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Consultazione 2021/123: Revisione della legge sul CO2 · 20 pagine

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Legge federale sulla riduzione delle emissioni di CO2 «%ASFF_YYYY_ID»

Art. 35d Esigenze

1I carburanti rinnovabili possono essere messi in commercio soltanto se sono conformi alle esigenze ecologiche. Il Consiglio federale stabilisce le esigenze. Al riguardo, tiene conto di normative e standard internazionali paragonabili.

2Per la messa in commercio di carburanti rinnovabili, il Consiglio federale può prevedere esigenze ecologiche.

3I carburanti e combustibili rinnovabili che sono prodotti a partire da derrate alimentari o alimenti per animali oppure che entrano in concorrenza diretta con la produzione di derrate alimentari non possono essere messi in commercio. Sono esclusi i carburanti e i combustibili rinnovabili in equilibrio di massa che soddisfano le esigenze stabilite dal Consiglio federale.

4Il Consiglio federale può prevedere deroghe alle esigenze di cui al presente articolo per:

a. l’etanolo destinato alla combustione;

b. piccole quantità di carburanti e combustibili rinnovabili.

Art. 41 cpv. 1

1La Confederazione esegue gli articoli 12 capoverso 1 lettera e (prescrizioni su combustibili e carburanti), 26 (controllo autonomo), 27 (informazione dell’acquirente), 29 (prescrizioni sulle sostanze), 29a−29h (utilizzazione di organismi), 30b capoverso 3 (cassa di compensazione dei depositi), 30f e 30g (importazione ed esportazione di rifiuti), 31a capoverso 2 e 31c capoverso 3 (misure della Confederazione per lo smaltimento dei rifiuti), 32abis(tassa di smaltimento anticipata), 32e capoversi 1−4 (tassa per il finanziamento dei risanamenti), 35a−35c (tasse d’incentivazione), 35d (messa in commercio di carburanti e combustibili rinnovabili), 39 (prescrizioni esecutive, accordi internazionali e collaborazione con organizzazioni), 40 (immissione in commercio di impianti fabbricati in serie) e 46 capoverso 3 (dati concernenti le sostanze e gli organismi); può far capo ai Cantoni per determinati compiti.

Art. 60 cpv. 1 lett. r e cpv. 3

1È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chi intenzionalmente:

r. mette in commercio carburanti o combustibili rinnovabili che non soddisfano le esigenze di cui all’articolo 35d, o forniscono al riguardo informazioni false, o incomplete.

3L’Ufficio federale delle dogane e della sicurezza dei confini (UDSC) persegue e giudica le infrazioni secondo il capoverso 1 lettera r.

Art. 61a Infrazioni alle prescrizioni sulle tasse d’incentivazione

1Chi, intenzionalmente, elude una tassa secondo gli articoli 35a, 35b o 35bbis, ne mette in pericolo la riscossione o procaccia a sé o a terzi un profitto fiscale indebito (esenzione dalla tassa o rimborso della stessa) è punito con la multa fino a cinque volte