Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 30 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
4 Commenti alle singole modifiche
4.1 Ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti particolarmente pericolosi (ORRPChim) Sostituzione dell’assimilazione dei permessi UE/AELS a un’autorizzazione speciale PF svizzera con la necessità di un riconoscimento delle qualifiche professionali con un’esenzione per le prestazioni di servizio (art. 8 cpv. 2)
I permessi dei Paesi UE/AELS non sono più automaticamente assimilati alle autorizzazioni speciali svizzere per l’utilizzo di PF da parte di persone domiciliate in Svizzera. È necessario il riconoscimento delle qualifiche professionali per quanto concerne la legislazione federale applicabile. Tale riconoscimento si ottiene dopo aver superato un esame o aver completato un tirocinio di adattamento come definito dall’articolo 3 capoverso 1 lettera g della direttiva 2005/36/CE3.
L’utilizzo a titolo professionale o commerciale di prodotti fitosanitari è una professione che rientra nell’elenco delle professioni soggette all’obbligo di dichiarazione e alla verifica delle qualifiche secondo la LDPS che figura sul sito Internet della SEFRI conformemente all’articolo 1 ODPS.
Secondo l’articolo 2 LDPS, tutti i titolari di un permesso UE/AELS residenti in un Paese dell’UE/AELS che intendono fornire servizi in Svizzera devono presentare una dichiarazione alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l’innovazione (SEFRI) prima della prima prestazione di servizi. La dichiarazione deve essere rinnovata ogni anno. La SEFRI inoltra le dichiarazioni agli uffici competenti (art. 3 o 4 LDPS).
In secondo luogo, qualsiasi titolare di un permesso UE/AELS residente in un Paese dell’UE/AELS che desidera svolgere questa attività a titolo di prestatore di servizi è tenuto ad annunciarsi alla SECO prima di ciascuna prestazione (art. 6 della legge sui lavoratori distaccati, LDist; RS 823.20).
A parte questo obbligo di dichiarazione alla SEFRI, il riconoscimento del permesso UE/AELS è sempre possibile per i titolari di permessi UE/AELS domiciliati in un Paese UE/AELS che offrono le loro prestazioni di servizio in Svizzera, se l’incarico non dura più di 90 giorni sull’intero anno (secondo la direttiva 2005/36/CE4, che impone agli Stati di prevedere un regime specifico di esenzione dal riconoscimento se un’attività è esercitata in modo temporaneo e occasionale). Le prestazioni che superano i 90 giorni/anno sono considerate alla pari di un domicilio in Svizzera.
In caso di domicilio in Svizzera, i titolari di permessi UE/AELS dovranno richiedere un’autorizzazione speciale svizzera, che sarà rilasciata per un settore identico (p. es. un permesso UE nel settore agricolo sarà sostituito con un’autorizzazione speciale svizzera sempre nel settore agricolo) dopo aver superato un esame organizzato dall’UFAM sulla legislazione svizzera applicabile alle autorizzazioni speciali PF o dopo aver concluso un tirocinio di adattamento. L’autorizzazione speciale PF sarà limitata a otto anni, rinnovabile dopo il completamento dei corsi di formazione continua obbligatori in Svizzera. Va notato che que-
3 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, secondo la versione che vincola la Svizzera in virtù dell’allegato III dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). 4 Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, secondo la versione che vincola la Svizzera in virtù dell’allegato III dell’accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.142.112.681). 11 054.10-00772/00002/00018/R115-0960