Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 30 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

ottenere un’autorizzazione e l’obbligo dei titolari dell’autorizzazione di seguire una formazione continua.

La situazione giuridica attuale, come presentata nel presente rapporto, deve essere completata per attuare le due misure del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari (cfr. cap. 1.1.1 Mandato).

1.1.3 Procedura preliminare

Secondo il Piano d’azione sui prodotti fitosanitari, le misure 6.3.1.1 «Obbligo di formazione continua per l’utilizzo professionale di PF» e 6.3.1.3 «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore» sono state ritenute essenziali e necessarie per raggiungere l’obiettivo di dimezzare i rischi associati all’impiego dei PF. Diverse varianti per l’attuazione di queste due misure sono state sviluppate in stretta collaborazione con gli ambienti interessati (in particolare i servizi fitosanitari cantonali, gli enti di difesa professionali come l’Unione Svizzera dei Contadini, gli istituti di formazione ecc.). Le varianti sono state poi esaminate nel contesto di una «valutazione economica delle misure ambientali» (Volkswirtschaftliche Beurteilung von Umweltmassnahmen; qui di seguito: «VOBU»)1. La soluzione prescelta, presentata nel capitolo 1.1.4, tiene conto di questi diversi punti di vista nonché dei sistemi e delle esperienze in materia di formazione dei titolari dell’autorizzazione nei Paesi europei. Inoltre, questa soluzione offre un compromesso con un rapporto ottimale in termini di costi-benefici.

1.1.4 Soluzioni valutate e soluzione prescelta

Il rapporto VOBU ha confrontato tre varianti e ha convalidato una di esse come la migliore in quanto a costi-benefici. Questa variante è stata scelta anche dall’UFAM per attuare le due misure del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari e raggiungere così gli obiettivi seguenti:

 acquisto di PF per l’utilizzo professionale solo da parte dei titolari di un’autorizzazione valida;

 rilascio dell’autorizzazione solo previa dimostrazione di conoscenze sufficienti;

 applicazione generalizzata degli stessi requisiti di conoscenze per ottenere l’autorizzazione; cioè lo stesso livello di esame per ottenere l’autorizzazione per tutta la Svizzera;

 introduzione di una formazione continua obbligatoria per il rinnovo dell’autorizzazione;

 potenziamento delle competenze professionali per il corretto utilizzo dei PF;

 aggiornamento delle conoscenze adattate alle esigenze del settore e alle specificità regionali;

 possibile adattamento del sistema in caso di inadempienza di un organo didattico o amministrativo (possibile sostituzione di un organo inadempiente, senza compromettere il sistema);

 possibilità di applicare una sanzione proporzionata secondo l’articolo 11 ORRPChim.

La variante prescelta è inclusa nelle modifiche proposte per le ordinanze con i criteri seguenti.

 L’autorizzazione può essere ottenuta solo dopo aver superato un esame specifico per l’autorizzazione per i PF. L’esame riguarda unicamente gli argomenti che figurano

1 Documento allegato: rapporto del 28 luglio 2020 dell’EBP sulla valutazione economica delle modifiche dei testi legislativi relativi all’autorizzazione per l’utilizzo dei prodotti fitosanitari (PF). 6 054.10-00772/00002/00018/R115-0960