Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 30 pagine
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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim
il numero di ore di formazione continua è definito per ogni campo di utilizzo, per esempio 10 ore per le autorizzazioni in agricoltura (OASA);
il contenuto deve riguardare i temi dell’allegato 1 dell’OA;
il metodo di insegnamento prevede una forma di partecipazione attiva (definizione nel cap. 5.4.6 «Metodo d’insegnamento»);
una parte dei corsi di formazione continua è costituita da temi obbligatori definiti dall’UFAM;
il numero di partecipanti è limitato a 30 per i corsi di formazione continua su materie obbligatorie.
Se il titolare dell’autorizzazione soddisfa i requisiti della formazione continua, la sua autorizzazione viene prorogata di otto anni. In caso contrario, la sua autorizzazione scade automaticamente; la persona non può più acquistare o utilizzare PF a titolo professionale o commerciale. Il rilascio di una nuova autorizzazione PF può avvenire solo dopo aver superato l’esame specifico (teorico e pratico) per l’autorizzazione. Va notato che la perdita di validità di un’autorizzazione non è oggetto di una decisione (la persona non riceve una lettera che la informa che la sua autorizzazione è scaduta). Il titolare può tuttavia sapere in tempo reale quanti altri corsi di formazione continua servono ancora per il rinnovo dell’autorizzazione sul suo conto personale nel Registro autorizzazioni PF (cfr. 4.3 «Nuova ordinanza concernente il Registro autorizzazioni PF»).
La garanzia della qualità della formazione continua è assicurata grazie al riconoscimento delle istituzioni autorizzate a impartire corsi per il rinnovo delle autorizzazioni e da controlli regolari di queste istituzioni da parte dell’UFAM. In caso di non conformità appurata, possono essere richieste misure correttive. In caso di recidiva, il riconoscimento può essere ritirato.
4.1.3 Possibilità di sanzionare (art. 11 cpv. 1)
La pratica ha dimostrato che i corsi di formazione fanno opera di sensibilizzazione sui problemi ambientali e sostengono i cambiamenti comportamentali verso una maggiore sostenibilità. Tuttavia, diventano realmente efficaci solo quando sono accompagnati da misure complementari come le sanzioni.
L’attuale articolo 11 ORRPChim sulle sanzioni permette a un Cantone di obbligare il titolare di un’autorizzazione a seguire una formazione, rifare un esame oppure consente di ritirare un’autorizzazione temporaneamente o definitivamente. La modifica proposta non riguarda queste diverse possibilità di sanzione; si propone invece di eliminare una parte delle condizioni necessarie per poter applicare la sanzione, cioè il requisito che l’infrazione sia commessa «intenzionalmente o per ripetuta negligenza».
Di fatto queste condizioni sono difficili da applicare: è difficile per i Cantoni provare che qualcuno sta violando intenzionalmente le regole o constatare più volte la stessa negligenza per la stessa persona. La modifica dell’articolo 11 capoverso 1 permette quindi alle autorità cantonali di sanzionare già la prima infrazione alle prescrizioni del diritto in materia di protezione dell’ambiente, della salute e dei lavoratori. Si tratta di una possibilità e non di un obbligo: spetta ai Cantoni decidere se imporre sanzioni o meno. Inoltre, le diverse possibilità di sanzione, che non sono state modificate, permettono ai Cantoni di applicare una sanzione appropriata secondo il principio della proporzionalità.
A partire dal 2026, i diplomi e le esperienze professionali non saranno più riconosciuti come autorizzazione; un utilizzatore di PF per professionisti potrà avere un unico tipo di abilitazione, l’autorizzazione, che potrà dunque essere ritirata o sospesa a titolo di sanzione.
13 054.10-00772/00002/00018/R115-0960