Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 30 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

2 Motivi ed elementi chiave della revisione

Le modifiche proposte mirano a correggere le lacune identificate dal Piano d’azione sui prodotti fitosanitari nel sistema delle autorizzazioni per l’utilizzo dei PF, che esiste dal 2005.

L’obiettivo è garantire dal 2027 il miglior utilizzo possibile dei PF per i professionisti,

limitandone l’accesso unicamente ai titolari delle autorizzazioni in possesso di competenze adeguate e aggiornate.

 Acquisizione e aggiornamento delle competenze

Dal 2026 sarà possibile ottenere un’autorizzazione solo se si supera un esame che accerti le competenze. Sarà comunque possibile acquisire conoscenze durante la formazione di agricoltore, orticoltore e di selvicoltore.

I titolari di vecchie abilitazioni possono ottenere la nuova autorizzazione senza dover sostenere un esame, se fanno domanda nel 2026.

Le nuove autorizzazioni, ottenute dai titolari di vecchie abilitazioni o dopo aver superato un esame, sono limitate a otto anni e sono rinnovabili se i titolari completano un certo numero di ore di formazione continua. Questo permette di assicurare che le competenze di tutti i titolari di un’autorizzazione siano aggiornate.

 Trasparenza e uguaglianza del sistema nazionale

Tutti i campi di applicazione professionali dei PF sono interessati dalla riforma: agricoltura, orticoltura, selvicoltura e settori particolari (impianti ferroviari, militari, manutenzione di impianti sportivi ecc.).

Lo stesso livello nazionale di requisiti e qualità delle competenze è garantito da due misure. In primo luogo, gli organi di esame e/o di formazione continua sono riconosciuti come competenti per svolgere i loro compiti. In secondo luogo, il contenuto degli esami e delle formazioni continue è definito: il catalogo delle domande per gli esami è lo stesso per tutta la Svizzera e la formazione continua può riguardare solo temi legati ai PF, come definito nell’allegato 1 delle ordinanze sulle autorizzazioni (OA).

Inoltre, tutti le autorizzazioni sono memorizzate in un registro centrale (Registro autorizzazioni PF). Ciò significa che in caso di sanzioni imposte da un Cantone (ritiro temporaneo o permanente dell’autorizzazione), l’ex titolare dell’autorizzazione non può più procurarsi PF in tutta la Svizzera.

Infine, ogni titolare può consultare tutti i dati che lo riguardano, come per esempio il numero di corsi di formazione continua seguiti, sulla sua pagina personale nel Registro autorizzazioni PF.

 Amministrazione ridotta al minimo

Le modifiche proposte sono state sviluppate con l’obiettivo di adempiere il mandato del Consiglio federale (p. es. l’attuazione delle due misure del Piano d’azione sui prodotti fitosanitari) attraverso un sistema poco costoso e il meno burocratico possibile per tutte le parti coinvolte. Questo si traduce in un uso ottimale dei sistemi esistenti: per esempio, i futuri agricoltori, orticoltori e selvicoltori possono sempre acquisire le competenze necessarie per ottenere l’autorizzazione durante la loro formazione professionale.

Inoltre, le novità come l’autorizzazione in formato digitale rendono il sistema più efficiente rispetto all’attuale formato cartaceo. I titolari di nuove o vecchie autorizzazioni hanno un solo compito amministrativo da svolgere: annunciarsi all’UFAM o iscriversi direttamente nel Registro autorizzazioni PF. A procedura ultimata, se i corsi di formazione continua sono stati completati, l’autorizzazione si rinnova automaticamente. Sono gli organi di formazione continua che certificano e registrano i corsi seguiti dai titolari delle autorizzazioni.

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