Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 30 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

1 Situazione iniziale

1.1 Necessità d’intervento e obiettivi auspicati

1.1.1 Mandato

Il 6 settembre 2017 il Consiglio federale ha adottato il Piano d’azione per la riduzione del rischio e l’utilizzo sostenibile di prodotti fitosanitari (Piano d’azione sui prodotti fitosanitari), che prevede di dimezzare i rischi attuali associati ai prodotti fitosanitari (PF) e di rafforzare i principi di sostenibilità nell’utilizzo di tali prodotti.

Per raggiungere questo obiettivo, nel Piano d’azione sui prodotti fitosanitari figurano varie misure, due delle quali riguardano le autorizzazioni che consentono l’uso professionale di PF (Autorizzazione PF): 6.3.1.1 «Obbligo di formazione continua per l’utilizzo professionale di PF» e 6.3.1.3 «Accrescimento delle conoscenze sull’utilizzo di PF nel quadro della formazione professionale di base e di quella superiore». L’attuazione di queste due misure richiede la modifica o l’emanazione delle seguenti ordinanze:

 la modifica dell’ordinanza concernente la riduzione dei rischi nell’utilizzazione di determinate sostanze, preparati e oggetti (ORRPChim; RS 814.81);

 la sostituzione dell’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura, nell’orticoltura e nel giardinaggio (OASAOG; RS 814.812.34) con due nuove ordinanze distinte: l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’agricoltura (OAS-A; numero RS non ancora noto) e l’ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’orticoltura (OAS-O; numero RS non ancora noto);

 la nuova ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari nell’economia forestale (OASEF; RS 814.812.36) e la nuova ordinanza del DATEC concernente l’autorizzazione speciale per l’impiego di prodotti fitosanitari in settori particolari (OASSP; RS 814.812.35), che sostituiscono le attuali ordinanze omonime;

 l’emanazione dell’ordinanza concernente il registro delle autorizzazioni per l’impiego di prodotti fitosanitari (Registro autorizzazioni PF; numero RS non ancora noto); e

 la modifica dell’articolo 64 capoverso 5 dell’ordinanza del 12 maggio 2010 concernente l’immissione sul mercato di prodotti fitosanitari (OPF; RS 916.161).

Ai fini di una migliore scorrevolezza, nel presente rapporto esplicativo si utilizzeranno le abbreviazioni per citare le ordinanze. L’abbreviazione OA servirà a designare contestualmente tutte e quattro le ordinanze del DATEC: OAS-A, OAS-O, OASEF e OASSP.

1.1.2 Situazione giuridica attuale

Secondo l’articolo 74 capoversi 1 e 2 della Costituzione federale (Cost; RS 101), la Confederazione emana prescrizioni sulla protezione dell’uomo e del suo ambiente naturale da effetti nocivi o molesti. Si adopera per impedire tali effetti. In virtù dell’articolo 7 capoverso 1 della legge federale sulla protezione dell’ambiente (LPAmb; RS 814.01), per effetti si intendono le modificazioni dell’ambiente prodotte dall’utilizzazione di sostanze chimiche, inclusi i PF.

Inoltre, secondo l’articolo 24 della legge sui prodotti chimici (LPChim; RS 813.1), il Consiglio federale stabilisce i requisiti personali e tecnici per l’utilizzazione in particolare di PF e disciplina come possono essere acquisite le conoscenze tecniche necessarie. La sezione 3 dell’ORRPChim specifica i requisiti, compreso l’obbligo di possedere un’autorizzazione per l’utilizzo professionale dei PF. Essa disciplina inoltre le conoscenze tecniche necessarie per

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