Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/126: Pacchetto d’ordinanze in materie ambientale, autunno 2022 · 30 pagine

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Pacchetto di ordinanze in materia ambientale, autunno 2022 Rapporto esplicativo Consultazione ORRPChim

ste disposizioni sono soggette all’applicazione delle direttive europee 74/556/CEE5 e

6

74/557/CEE .

4.1.1 Abbandono del riconoscimento dei diplomi e dell’esperienza professionale co-

me equivalente all’autorizzazione PF (art. 8 cpvv. 3 e 4)

L’esperienza professionale e i diplomi, come per esempio l’attestato federale di capacità (AFC) di agricoltore, non sono più riconosciuti equivalenti all’autorizzazione per i PF. Tuttavia, le conoscenze necessarie per ottenere l’autorizzazione e l’autorizzazione stessa potranno ancora essere acquisite nell’ambito della formazione professionale iniziale (p. es. AFC di agricoltore) o superiore.

Dal 1° gennaio 2026, tutte le persone che hanno bisogno di un’autorizzazione PF dovranno superare l’esame specifico per l’autorizzazione PF - separato e indipendente dalle prove richieste per ottenere un diploma - e che prevede una parte teorica e una pratica, entrambe da superare per ottenere l’autorizzazione. Tuttavia, l’esame potrà essere organizzato dalle scuole cantonali di formazione professionale iniziale o superiore, permettendo così agli studenti di ottenere l’autorizzazione nell’ambito del loro corso di studi.

Occorre notare che gli imprenditori agricoli o altre aziende estere la cui attività principale si trova in Svizzera devono avere anche un’autorizzazione PF svizzera per poter utilizzare i PF in Svizzera.

4.1.2 Limitazione temporale e rinnovo dell’autorizzazione (art. 9 cpvv. 2 e 3; art. 10 cpvv. 2 e 3) Richiamo delle condizioni quadro per l’utilizzo dei PF per i professionisti (art. 7)

L’attuale articolo 7 ORRPChim, che non sarà modificato, stabilisce che chiunque utilizzi i PF in un contesto professionale o commerciale è tenuto ad avere un’autorizzazione, senza eccezioni. Neppure il tipo di PF influenza l’obbligo: indipendentemente dal PF utilizzato (compresi quelli omologati per l’utilizzo nella produzione biologica o quelli omologati per il tempo libero), se l’utilizzo avviene in un contesto commerciale o professionale, occorre l’autorizzazione.

Per esempio, un proprietario di una particella di vigna di 500 m2 avrà bisogno di un’autorizzazione se l’uva è venduta (uso commerciale). Se l’uva è usata per produrre vino per il consumo personale, non servirà un’autorizzazione.

Un custode che impiega prodotti omologati per utilizzo privato avrà bisogno anche di un’autorizzazione se li usa nell’ambito del proprio lavoro (ovvero in un contesto professionale).

Limitazione temporale e rinnovo dell’autorizzazione

L’autorizzazione è valida per otto anni dalla data del rilascio. Si rinnova ogni otto anni, a condizione che il suo titolare abbia seguito corsi di formazione continua secondo i criteri stabiliti dall’ORRPChim e dall’OA:

 gli istituti formativi sono riconosciuti dall’UFAM;

5 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (74/556/CEE).

6 Direttiva 74/556/CEE del Consiglio, del 4 giugno 1974, relativa alle modalità delle misure transitorie nel settore delle attività attinenti al commercio e alla distribuzione dei prodotti tossici e alle attività che comportano l’utilizzazione professionale di tali prodotti, comprese le attività di intermediari (74/556/CEE). 12 054.10-00772/00002/00018/R115-0960