Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine

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minorile in tale Paese è modesto e questo indicazione o indicatore dispensa l’impresa dalla verifica degli indizi di ricorso al lavoro minorile e quindi anche dagli obblighi di diligenza di riferire.

L’indice dell’UNICEF fa parte dell’UNICEF Children’s Rights and Business Atlas. L’atlante è stato sviluppato dall’UNICEF, il Fondo delle Nazioni Unite per l’infanzia, ossia un organismo politicamente neutrale che mette a disposizione know-how e informazioni per la salvaguardia e la promozione dei diritti dell’infanzia in tutto il mondo. L’UNICEF Children’s Rights and Business Atlas si prefigge di sostenere imprese e industrie nell’accertare gli effetti, potenziali ed effettivi, delle proprie attività sui diritti dell’infanzia e nell’integrare tali informazioni nelle procedure in materia di diligenza. L’indice UNICEF si basa su dati nazionali disponibili pubblicamente nonché su dati industriali e indici riconosciuti a livello internazionale in diverse aree tematiche; attualmente comprende 195 Paesi.

2.4 Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire basate sul rispetto di standard internazionali riconosciuti ed equivalenti

Art. 6

La disposizione elenca gli standard internazionali riconosciuti (cpv. 1) e le modalità (cpv. 2) in base alle quali un’impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire previsti dal CO.

Nel caso di minerali e metalli originari di zone di conflitto l’impresa deve attenersi a uno di questi standard (cpv. 1 lett. a n. 1 e 2):

 le Linee guida dell’OCSE dell’aprile 201617 sul dovere di diligenza per una catena di approvvi-

gionamento responsabile di minerali provenienti da zone di conflitto o ad alto rischio (Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza; terza edizione, 2019) inclusi i relativi allegati e supplementi;

 il regolamento (UE) 2017/821.

Per quanto riguarda il lavoro minorile, l’osservanza di entrambe le convenzioni dell’OIL e di uno degli standard citati al numero 2 dispensa dagli obblighi di diligenza e di riferire previsti dal CO (cpv. 2 lett. b n. 1 e 2):

 la convenzione dell’OIL n. 138 del 26 giugno 197318 concernente l’età minima di ammissione

all’impiego e la convenzione dell’OIL n. 182 del 17 giugno 199919 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione nonché

 uno degli standard seguenti:

o o l’ILO-IOE Child Labour Guidance Tool for Business del 15 dicembre 2015 (ILO-IOE Child Labour Guidance Tool)20

o oppure la Guida dell’OCSE del 30 maggio 201821 sul dovere di diligenza per la condotta d’impresa responsabile.

Tutti i rinvii agli standard internazionali sono rimandi cosiddetti «statici», ossia si riferiscono esclusivamente alla versione riportata con una data specifica nell’ordinanza; non sono dunque rinvii «dinamici», ossia non rimandano sempre alla versione vigente degli standard internazionali con le modifiche successive.

Secondo il capoverso 2, nella relazione l’impresa menziona lo standard corrispondente o la combinazione degli standard corrispondenti che essa applica integralmente agli obblighi di diligenza e di riferire e su cui si fonda per la stesura della relazione stessa.

17www.oecd.org > Topics > Corporate governance > Due diligence guidance for enterprises > OECD Due Diligence Guidance for Responsible

Supply Chains of Minerals from Conflict-Affected and High-Risk Areas (in italiano è disponibile l’edizione del 2013)

18 RS 0.822.723.8

19 RS 0.822.728.2

20 www.ilo.org > ipec > Publication and resources.

21 http://mneguidelines.oecd.org/ > Due Diligence.