Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine

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L’articolo 4 stabilisce ai sensi dell’articolo 964quinquiescapoverso 3 CO una deroga per piccole e medie imprese (PMI) in base alla quale un’impresa non è tenuta a verifica se sussistano indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile e quindi non sottostà agli obblighi di diligenza e di riferire se, insieme alle imprese svizzere o estere che controlla, non oltrepassa per due esercizi consecutivi due dei valori seguenti: somma di bilancio di 20 milioni di franchi, cifra d’affari di 40 milioni di franchi e 250 posti di lavoro a tempo pieno in media annua. La norma riprende l’articolo 727 capoverso 2 numero 2 CO concernente le deroghe all’obbligo di revisione ordinaria.

Ovviamente le deroghe citate per le PMI valgono solamente se l’impresa non fa parte di un gruppo che adempie questi criteri.

La somma di bilancio è determinata dall’importo totale degli attivi di bilancio in base al diritto commerciale. In mancanza di una definizione giuridica, secondo la dottrina dominante, la cifra di affari corrisponde all’importo netto, ossia alla cifra d’affari fatturata, dei ricavi da forniture e prestazioni dell’impresa che, conformemente all’articolo 959b capoversi 2 e 3 numero 1 CO, deve figurare separatamente nel conto economico12. Secondo la dottrina dominante, il numero dei posti a tempo pieno è determinato dai tassi di occupazione di tutti coloro che hanno un rapporto di lavoro con la società, indipendentemente dal luogo di lavoro e dalla posizione che occupano, compresi i praticanti e gli apprendisti, ma senza i membri del consiglio di amministrazione13.

Vi è «controllo» o «gruppo», se sono soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 963 capoverso 2 CO secondo cui un’impresa ne controlla un’altra, se dispone (i) direttamente o indirettamente della maggioranza dei voti nell’organo supremo, (ii) ha direttamente o indirettamente il diritto di nominare o di revocare la maggioranza dei membri dell’organo superiore di direzione o di amministrazione, o (iii) può esercitare un’influenza dominante in virtù dello statuto, dell’atto di fondazione, di un contratto o di strumenti analoghi. Le imprese controllate possono avere sede in Svizzera o all’estero.

Il numero delle imprese che superano i valori soglia di cui all’articolo 4 e sono quindi soggette agli obblighi di diligenza in relazione al lavoro minorile, può essere calcolato in modo approssimativo sulla base dei dati statistici seguenti: (i) secondo l’Ufficio federale di statistica (UST) in Svizzera le imprese con più di 250 posti a tempo pieno sono 167914, (ii) secondo la statistica sull’imposta sul valore aggiunto del 2017, 4597 imprese hanno realizzato nel 2017 una cifra di affari di almeno 40 milioni di franchi15. Come accennato, un’impresa non è soggetta agli obblighi di diligenza in relazione al lavoro minorile soltanto per aver superato i valori soglia, ma ci deve essere anche un sospetto, concreto e fondato, di ricorso al lavoro minorile.

Art. 5 Deroghe per imprese con un rischio modesto

Secondo il capoverso 1 e in base all’articolo 964quinquiescapoverso 3 CO, le imprese in grado di documentare che i Paesi da cui ricevono prodotti o servizi presentano un rischio modesto di ricorso al lavoro minorile non sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, e quindi sono anche dispensate dagli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile di cui all’articolo 964sexiese 964septiesCO. Con il termine «Paesi» si intendono, secondo la legge, tutti i Paesi che figurano nella catena di approvvigionamento dell’impresa. Una simile verifica comporta uno sforzo sproporzionato, soprattutto per i prodotti che presentano componenti provenienti da diversi Paesi. L’analisi del rischio si limita quindi ai soli Paesi di produzione secondo l’indicazione di origine («made in») e va eseguita ogni anno.

L’impresa può individuare i rischi ai sensi del capoverso 2 consultando ad esempio l’indice

dell’UNICEF ossia uno strumento online che consente di valutare i rischi di violazione dei diritti dei minori sul posto di lavoro16. L’indice dell’UNICEF permette alle imprese di verificare se vi sono rischi di lavoro minorile e se tale rischio è elevato («Heightened») oppure medio («Enhanced»). Se l’indice dell’UNICEF classifica un Paese come «Basic», significa che il rischio di ricorso al lavoro

12 BSK OR II-MAIZAR/WATTER, art. 727 CO, n. marg. 18, con ulteriori rimandi.

13 BSK OR II-MAIZAR/WATTER, art. 727 CO, n. marg. 21 seg., con ulteriori rimandi.

14 www.kmu.admin.ch > Fatti e tendenze > Fatti e cifre > Le PMI in cifre > Numero di aziende e di posti di lavoro (stato: marzo 2021); cfr. anche la statistica strutturale delle imprese (STATENT) dell’Ufficio federale di statistica (UST).

15 La taxe sur la valeur ajoutée en Suisse en 2017 Résultats et commentaires, pag. 47 > www.estv.admin.ch > DFF > Administration fédérale des contributions AFC > Politique fiscale Statistiques fiscales Publications > Statistiques fiscales > Informations spécialisées > Statistiques fiscales > Taxe sur la valeur ajoutée Taxe sur la valeur ajoutée 2017 (non disponibile in italiano).

16 Consultabile al sito: https://www.childrensrightsatlas.org > DATA AND INDICES > Workplace Index.