Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine

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approvvigionamento, l’impresa deve rispettare l’obbligo di adoperarsi e garantire al meglio l’individuazione e la valutazione dei rischi.

Minerali e metalli

Capoverso 2: nell'individuare e nel valutare i rischi in relazione ai minerali provenienti da zone di conflitto, l'impresa si basa in particolare sull'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza. Per la valutazione del rischio delle catene di approvvigionamento di minerali e metalli ai sensi della presente ordinanza si può rinviare anche alla RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 secondo cui occorre una verifica critica e anche una classificazione dei rischi associati all’origine e al trasporto dei minerali. Vanno classificati anche i fornitori e le circostanze insolite che danno adito al ragionevole sospetto che i minerali potrebbero forse contribuire a conflitti o ad abusi gravi legati alla loro estrazione, al loro trasporto o al loro commercio. Poiché l’applicazione dell’obbligo di diligenza è un processo graduale basato sul rischio, la verifica della diligenza dell’impresa è tanto più approfondita quanto più elevato è l’indicatore di rischio e quindi la valutazione del potenziale di rischio. La RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149, in sintonia con le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, mette a disposizioni indicazioni e fonti di informazioni per individuare gli indicatori di rischio (cosiddetti red flag). Ad esempio, se il luogo di origine e di trasporto di minerali è considerato critico, le imprese dovrebbero esaminare la governance e altri aspetti specifici del Paese al fine di stabilire in quale misura i Paesi o le zone controllano le loro frontiere e dispongono di adeguati meccanismi interni di applicazione della legge per garantire una tracciabilità attendibile e documentata del commercio di minerali al fine di contrastare i rischi legati al trasporto se la governance è debole.

Lavoro minorile

Capoverso 2: per individuare e valutare i rischi in riferimento al lavoro minorile l’impresa si basa in particolare sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool. Anche in questo ambito, come per i minerali originari di zone di conflitto, i rischi vanno individuati e valutati con un approccio basato sul rischio.

Art. 12 Piano di gestione dei rischi e misure

Piano di gestione dei rischi

Secondo il capoverso 1, le imprese devono reagire ai rischi individuati e valutati conformemente all’articolo 964sexiescapoverso 2 CO. In seguito all’individuazione e valutazione dei rischi di effetti dannosi nella loro catena di approvvigionamento di minerali e metalli nonché in riferimento al lavoro minorile, le imprese interessate sviluppano e attuano, conformemente all’articolo 11, una strategia nel piano di gestione dei rischi da redigere per scritto. Tale strategia serve a evitare o a ridurre i rischi individuati. Il piano di gestione dei rischi deve descrivere i rischi individuati e anche i metodi impiegati dall’impresa per individuare, analizzare e ponderare i rischi di effetti dannosi della sua attività nella catena di approvvigionamento. Menziona gli effetti dannosi effettivamente verificatisi, l’approccio per ridurre al minimo il rischio nonché le tappe principali dell’attuazione delle misure adottate. Il piano deve riportare anche la valutazione dei rischi individuati, tenendo conto della probabilità che tali rischi si verifichino e della portata degli effetti dannosi. La legge non indica quanto debba essere dettagliato il piano di gestione del rischio; tale aspetto dipende dal tipo e dalle dimensioni dell’impresa nonché dalla natura dell’attività di quest’ultima.

Secondo il capoverso 2, nel redigere il piano di gestione dei rischi, l'impresa si basa in particolare sull'allegato I delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e sullo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool.

Misure

Capoverso 3: In base al piano di gestione dei rischi, l’impresa adotta misure per eliminare, prevenire o ridurre al minimo i rischi rilevati nella catena di approvvigionamento di minerali originari di zone di conflitto e in riferimento al lavoro minorile.

Per quanto concerne minerali e metalli, vanno segnatamente adottate le misure elencate nelle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza e nel loro allegato III. Un’impresa svizzera potrebbe ad esempio chiedere al fornitore estero di migliorare le condizioni di lavoro conservando in questa