Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine
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Lett. h
per i metalli per i quali i rapporti di cui alla lettera g non sono disponibili:
Numero 1:
secondo il numero 1, in assenza di audit ai sensi della lettera g, il sistema deve indicare i Paesi di origine dei minerali presenti nella catena di approvvigionamento delle fonderie e delle raffinerie. Per «Paese di origine» si intende il Paese in cui si estrae il minerale.
Numero 2:
per «informazioni aggiuntive» ai sensi del numero 2 si intendono le informazioni riportare nel «Supplemento concernente lo stagno, il tantalio e il tungsteno» delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, ne fanno parte in particolare le indicazioni verificate su tutti i Paesi di origine, trasporto e transito nelle catene di approvvigionamento per i minerali delle singole fonderie e raffinerie.
Il capoverso 3 disciplina il sistema di tracciabilità dei sottoprodotti: vanno fornite informazioni, adeguatamente documentate, a partire dal luogo di origine del sottoprodotto, ossia il luogo in cui il sottoprodotto è stato separato per la prima volta dal minerale o metallo primario al quale non si applica la presente ordinanza. Se si considera come sottoprodotto l’oro ad esempio, va indicato come origine il luogo in cui dal minerale originale sono state ottenute per la prima volta tracce di oro (p. es. la fonderia).
Art. 10 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile
Secondo il capoverso 1 il sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile consiste in un elenco dei siti produttivi e dei fornitori di servizi della catena di approvvigionamento a monte. Per catena di approvvigionamento a monte si intendono tutti gli attori che precedono le imprese interessate nella catena di produzione fornendo servizi a valore aggiunto per il prodotto e il servizio. I siti produttivi e i fornitori di servizi precedenti nella catena di creazione del valore aggiunto devono essere identificati in modo univoco; vanno segnatamente citati la ditta, la sede (comune politico), l’indirizzo del domicilio e lo Stato estero in cui si trova la sede.
Se sussiste un indizio fondato di ricorso al lavoro minorile ai sensi dell’articolo 1 lettera f, le imprese interessate devono fornire una documentazione che descriva in modo univoco il prodotto o il servizio, compreso il relativo nome commerciale (cpv. 2 lett. a).
Inoltre devono indicare il fornitore, l fornitore di servizi e i siti produttivi (cpv. 2 lett. b); il termine «nome» è utilizzato come iperonimo e designa quindi la ditta (di persone giuridiche e società commerciali) o il nome di persone fisiche o di associazioni o fondazioni. Per «indirizzo» si intende l’indirizzo (del domicilio) e il Paese.
La tracciabilità della catena di approvvigionamento in riferimento al lavoro minorile può essere più difficile che per gli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli originari di zone di conflitto, in particolare per i prodotti con numerose componenti, provenienti in alcuni casi da diversi Paesi d’origine. Il sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento mira a garantire la tracciabilità della catena di approvvigionamento nel miglior modo possibile (obbligo di adoperarsi). In particolare per le catene di approvvigionamento complesse, occorre adottare un approccio basato sul rischio, ossia il sistema e l’intensità della tracciabilità delle singole catene di approvvigionamento andrebbero stabiliti in base a priorità e in funzione dei rischi. Maggiore il pericolo di lavoro minorile e più intensa e approfondita sarà la verifica della catena di approvvigionamento.
Art. 11 Individuazione e valutazione dei rischi
Il capoverso 1 prevede che, conformemente all’articolo 964sexiescapoverso 2 CO, le imprese individuino e valutino i rischi nella catena di approvvigionamento. I rischi sono individuati segnatamente in base alle strategie relative alle catene di approvvigionamento stabilite negli articoli 7 e 8, nonché in base alle informazioni fornite in applicazione degli articoli 9 capoverso 2 e 10 capoverso 2. I rischi vanno menzionati e valutati tenendo conto in particolare della probabilità che si verifichino e dell’entità dei loro effetti dannosi. Anche in questo ambito, come per la tracciabilità della catena di