Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine
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sul lavoro e l’azione immediata volta alla loro abolizione (convenzione. 182 dell’OIL), entrambe ratificate dalla Svizzera.
Non tutte le attività svolte da una persona di età inferiore a 18 anni, vanno automaticamente classificate come lavoro minorile; a tale riguardo si deve tener conto dell’età, del tipo di occupazione e delle condizioni di lavoro. Il lavoro minorile non va confuso con l’«impiego giovanile». A partire dall’età minima per l’ammissione al lavoro, i giovani possono svolgere lavori adeguati, ma vanno protetti da forme di lavoro minorile pericolose o da altre forme di lavoro minorile vietate.
Il lavoro minorile può assumere varie forme, la priorità è tuttavia quella di abolire le forme più manifeste dello sfruttamento del lavoro minorile ossia quelle di cui all’articolo 3 della convenzione dell’OIL n. 182 che comprendono in particolare tutte le forme di schiavitù o pratiche analoghe,
come la vendita e la tratta dei fanciulli, la servitù per debiti e il servaggio nonché il lavoro forzato od obbligatorio e i lavori che, a causa della loro natura o delle condizioni in cui vengono effettuati,
possono mettere a repentaglio la salute, la sicurezza o la morale dei minori («lavori pericolosi»).
L’età minima per svolgere «lavori pericolosi» è di 18 anni in tutti i Paesi. I lavori pericolosi sono definiti dalle legislazioni nazionali dopo aver sentito i datori di lavoro e i sindacati coinvolti. Attualmente tutti gli Stati membri dell’OIL hanno ratificato la convenzione n. 182 sulle forme più manifeste del lavoro minorile. Pertanto è importante conoscere le legislazioni nazionali sui lavori
pericolosi.
La convenzione dell’OIL n. 138 concernente l’età minima di ammissione all’impiego prevede che ogni membro che ratifica tale convenzione debba specificare, in una dichiarazione allegata alla sua ratifica, un’età minima di ammissione all’impiego o al lavoro sul proprio territorio. L’età minima non dev’essere inferiore all’età in cui cessa l’obbligo scolastico, e in ogni caso non deve essere inferiore a 15 anni. A titolo transitorio, i Paesi in via di sviluppo possono fissare l’età minima a 14 anni; molti Paesi hanno comunque portato l’età minima a 15 o addirittura a 16 anni. È pertanto necessario consultare la legislazione nazionale in materia per conoscere l’età minima vigente.
L’articolo 7 della convenzione dell’OIL n. 138 consente ai giovani in età scolare di svolgere «lavori leggeri» a partire da 13 anni (o da 12, se l’età minima è stata fissata a 14), a condizione che l’autorità competente lo permetta ed eserciti la sorveglianza. L’articolo 6 di tale convenzione permette inoltre lavori nel contesto della formazione professionale se eseguiti conformemente alle condizioni prescritte dall’autorità competente.
2.2 Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione a minerali e metalli
Art. 2 Deroghe per volumi di importazione e lavorazione
Il capoverso 1 concretizza l’articolo 964quinquiescapoverso 2 CO in base al quale il Consiglio federale stabilisce i volumi annuali delle importazioni al di sotto dei quali un’impresa è dispensata dall’obbligo di diligenza e di riferire. L’articolo 2 dell’ordinanza rimanda ai volumi di importazione e lavorazione indicati alle parti A e B dell’allegato e basati a loro volta sui valori del regolamento (UE) 2017/821. Ad esempio il quantitativo soglia per l’oro è di 100 chili all’anno.
L’obbligo di diligenza e di riferire di cui all’articolo 964quinquiescapoverso 1 numero 1 CO si applica sia ai volumi immessi in libera pratica in Svizzera che a quelli lavorati in Svizzera, pertanto la deroga nella norma di delega di cui all’articolo 964quinquiescapoverso 2 CO si applica anche ai volumi di lavorazione sebbene la disposizione del CO citi solamente i volumi di importazione. Per «importazione» si intende anzitutto il trasferimento vero e proprio ossia il trasporto dei minerali e dei metalli in Svizzera, ma anche la loro immissione in libera pratica in Svizzera (operazione doganale)11. Considerando anche i «volumi di lavorazione» si possono coprire i casi per i quali un importatore svizzero non raggiunge da solo i volumi di importazione fissati, ma l’impresa che lavora questi minerali e metalli invece sì. Inoltre in questo modo si tiene conto anche dei casi in cui l’importatore è un’impresa straniera.
Capoverso 2: secondo questa disposizione, i volumi di importazione e lavorazione vanno considerati rispetto al gruppo di imprese nel suo insieme (per le definizioni di controllo di un’impresa da
11 Legge sulle dogane del 18 marzo 2005 (LD), RS 631.0.