Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine

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ordinanza. L'oro ad esempio, come sottoprodotto ricavato dall'estrazione di metalli del gruppo del platino o del rame, rientra nel campo di applicazione se è importato in Svizzera in quantità superiori a 100 chili l'anno.

Lett. c. metalli

Per metalli si intendono nella presente ordinanza i metalli contenenti o costituiti da stagno, tantalio, tungsteno od oro, come elencati nella parte B dell’allegato. La definizione comprende anche i sottoprodotti di questi minerali (per il significato del termine «sottoprodotto» si rimanda alla lett. b). La definizione riprende quella dell'articolo 2 lettera b del regolamento (UE) 2017/821.

Lett. d. catena di approvvigionamento

L'espressione catena di approvvigionamento comprende l'attività vera e propria dell'impresa e quella di tutti gli operatori economici e gli attori ai quali incombe la responsabilità dei minerali o dei metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio e che partecipano al trasporto e alla lavorazione dei minerali dal sito di estrazione fino alla loro integrazione nel prodotto finito (cfr. art. 2 lett. c regolamento UE 2017/82). La definizione si applica per analogia ai prodotti o ai servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti ricorrendo al lavoro minorile.

Lett. e. zone di conflitto o ad alto rischio

La definizione delle zone di conflitto o ad alto rischio corrisponde letteralmente a quella dell’articolo 2 lettera f del regolamento (UE) 2017/821. Per una maggiore comprensione della nozione di zone di conflitto o ad alto rischio e dei singoli elementi chiave della definizione (zone teatro di conflitti armati, zone fragili in quanto reduci da conflitti, Stati in dissesto) si rimanda alla raccomandazione (UE) 2018/1149 che contiene anche un elenco di fonti d’informazione accessibili pubblicamente tra cui ad esempio le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con una descrizione della situazione politica e di sicurezza in Paesi oggetto di preoccupazione e informazioni specifiche per Paese dell’Ufficio dell'Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani.

A tale riguardo si rimanda anche all’elenco delle zone di conflitto e ad alto rischio stilato dal RAND Europe su mandato della Commissione europea8. L’elenco ha comunque esclusivamente carattere indicativo.

Lett. f indizi fondati di ricorso al lavoro minorile

Un indizio è fondato quando si basa su un’indicazione concreta o su diversi indicatori o considerazioni che fanno temere il ricorso al lavoro minorile nella fabbricazione del prodotto o nella fornitura del servizio. La definizione si rifà a quella contenuta nella legge sul riciclaggio di denaro.

Un’impresa è sottoposta agli obblighi di diligenza e di riferire conformemente all’articolo 964quinquies segg. CO se dalle verifiche emerge che sussistono indizi fondati di ricorso al lavoro minorile. Tali indizi possono risultare dall’impiego degli strumenti indicati all’articolo 7 capoverso 2 in relazione con l’articolo 8 capoverso 2 (controlli sul posto, informazioni, ecc.). L’UNICEF Children’s Rights in the Workplace Index può fornire indicazioni che fanno sospettare il ricorso al lavoro minorile, ma tali indicazioni da sole non bastano per giustificare un indizio fondato. Se un’impresa acquista un prodotto da un Paese qualificato «Enhanced» o «Heightened» secondo l’indice UNICEF, non significa necessariamente che sussistano indizi fondati di ricorso al lavoro minorile ai sensi della legge e dell’ordinanza in relazione a questo prodotto.

L’azione della comunità internazionale per abolire il lavoro minorile si basa in gran parte sui documenti di riferimento elaborati dall’Organizzazione internazionale del lavoro (OIL). Va in particolare ricordata la definizione del lavoro minorile formulata dall’OIL nelle convenzioni n. 138 del 26 giugno 19739 concernente l’età minima di ammissione all’impiego (convenzione n. 138 dell’OIL) e n. 182 del 17 giugno 199910 concernente il divieto delle forme più manifeste di sfruttamento del fanciullo

8https://www.cahraslist.net/cahras.

9 RS 0.822.723.8

10 RS 0.822.728.2