Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine

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parte di un’altra e di gruppo si rimanda alle spiegazioni dell’art. 4). In questo modo sono sommati i volumi di importazione e lavorazione delle singole filiali svizzere ed estere; se il totale supera i quantitativi soglia, la società madre deve osservare gli obblighi di diligenza e di riferire.

Art. 3 Deroghe per metalli riciclati

Secondo il capoverso 1, le disposizioni della ODiT non valgono per i metalli riciclati che di regola hanno subito diverse trasformazioni il che rende difficile risalire all’origine dei minerali da cui sono stati ricavati. Anche l’articolo 1 paragrafo 6 del regolamento (UE) 2017/821 prevede una simile deroga.

Il capoverso 2 precisa la nozione di «metalli riciclati». Per riciclo si intende in generale il recupero dei rifiuti al fine di riutilizzarli per il loro scopo originale o per altri scopo. Nell’ambito dell’ordinanza, la definizione si riferisce esclusivamente ai metalli e non ai minerali (non trasformati) né ai sottoprodotti di minerali diversi da quelli menzionati nella definizione.

Per quanto riguarda i metalli riciclati, il capoverso 3 impone all’impresa di documentare e comprovare la constatazione secondo cui i metalli che impiega provengono esclusivamente da materiali riciclati o di scarto.

2.3 Deroghe agli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile

In generale

Gli articoli 4 e 5 dell’ordinanza concretizzano l’articolo 964quinquiescapoverso 3 CO e quindi anche il campo d’applicazione degli obblighi di diligenza e di riferire di cui all’articolo 964sexiese 964septies CO. Definiscono le imprese che, conformemente all’articolo 964quinquiescapoverso 3 CO, non sono tenute a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile dispensandole conseguentemente anche dagli obblighi di diligenza e di riferire di cui all’articolo 964sexiese 964septiesCO. La procedura prevede tre fasi per verificare se l’impresa è soggetta agli obblighi di diligenza e di riferire di cui all’articolo 964sexiese 964septiesCO:

- 1afase (verifica dei valori soglia): l’impresa verifica se raggiunge i valori soglia di cui all’arti-

colo 4:

o se non raggiunge i valori soglia di cui all’articolo 4, l’impresa non rientra nel campo di applicazione degli obblighi di cui sopra e quindi non è tenuta a verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile ai sensi dell’articolo 1 lettera f;

o se raggiunge o supera i valori soglia di cui all’articolo 4, si passa alla 2afase di verifica;

- 2afase (classificazione del rischio): l’impresa che raggiunge o supera i valori soglia è tenuta a

verificare ai sensi dell’articolo 5 se i Paesi da cui riceve prodotti o servizi (secondo l’indicazione di origine [«made in»]) presentano un rischio modesto, medio o elevato di ricorso al lavoro minorile. Per questa verifica si può ricorrere all’UNICEF Children's Rights in the Workplace Index (UNICEF Index; cfr. la definizione nel commento all’art. 5):

o se il Paese di origine presenta un rischio modesto (classificazione del rischio «Basic» secondo l’indice dell’UNICEF), l’impresa non deve verificare se sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile (art. 964quinquiescpv. 3 CO);

o se il Paese presenta un rischio medio o elevato (classificazione del rischio «Enhanced» o «Heightened» secondo l’indice dell’UNICEF), ossia esiste un rischio superiore a un rischio modesto, si passa alla 3a fase di verifica;

- 3a fase (verifica degli indizi): l’impresa verifica ai sensi dell’articolo 964quinquiescapoverso 1 nu-

mero 2 CO, se in relazione a un determinato prodotto o servizio sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile ai sensi dell’articolo 1 lettera f:

o se dalla verifica non emergono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, l’impresa è dispensata dagli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile di cui all’articolo 964sexiese 964septiesCO;

o se invece sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile, l’impresa è tenuta ad adempiere gli obblighi di diligenza e di riferire in relazione al lavoro minorile di cui all’articolo 964sexiese 964septiesCO.

Gli articoli 4 e 5 attuano questo processo di verifica in tre fasi.

Art. 4 Deroghe per piccole e medie imprese