Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine

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Lett. c

rispetta le legislazioni nazionali applicabili alle catene di approvvigionamento, ma almeno le convenzioni OIL n. 138 e 182:

le convenzioni OIL n. 138 e 182 sono gli standard minimi riconosciuti su scala internazionale quanto al lavoro minorile. Per tale motivo la disposizione contiene il termine «almeno». La legislazione nazionale va pure osservata in particolare se offre una tutela maggiore delle citate convenzioni.

Lett. d

approfondisce eventuali segnalazioni di lavoro minorile, adotta misure adeguate e comunica i risultati delle misure:

le segnalazioni di lavoro minorile risultano in particolare dalla verifica, eseguita a monte, degli indizi di lavoro minorile ai sensi dell’articolo 964quinquiescapoverso 3 CO in combinato disposto con l’articolo 1 lettera f della presente ordinanza ma anche dall’individuazione e dalla valutazione dei rischi di effetti dannosi in relazione al lavoro minorile. Se questi ultimi sono accertati ed è allestito un piano di gestione dei rischi, le imprese adottano «misure adeguate», ossia misure ragionevolmente esigibili. Tali misure e i loro risultati devono essere costantemente sorvegliati e verificati. Questo modo di procedere in caso di segnalazioni di lavoro minorile è descritto in dettaglio nell’ILO-IOE Child Labour Guidance Tool.

Lett. e

fa in modo che, nella sua catena di approvvigionamento, possano essere segnalate eventuali preoccupazioni in merito al lavoro minorile:

l’impresa fa in modo che le possano essere segnalate eventuali «preoccupazioni» in merito al lavoro minorile nella sua catena di approvvigionamento. Si tratta di un meccanismo di segnalazione, ossia di un sistema di allerta precoce per l’individuazione dei rischi. Tale meccanismo mira a consentire a tutte le parti interessate di segnalare all’impresa preoccupazioni in merito al lavoro minorile nella sua catena di approvvigionamento e può essere gestito mediante convenzioni con altri operatori economici (p. es. associazioni dell’economia) o organizzazioni (p. es. ONG). È anche possibile rivolgersi a esperti o enti privati esterni o creare un servizio di mediazione. Per accertare, valutare, eliminare e impedire o ridurre al minimo gli effetti dannosi nella sua catena di approvvigionamento, l’impresa deve applicare determinati strumenti ad esempio quelli elencati nel capoverso 2 in combinato disposto con l’articolo 7 capoverso 2 lettere a–e (cfr. commento dell’art. 7 cpv. 2). Gli strumenti applicati devono essere esplicitamente indicati nel documento sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento.

Secondo il capoverso 3 si applica in particolare l’ILO-IOE Child Labour Guidance Tool che funge da filo conduttore per la definizione della strategia relativa alla catena di approvvigionamento. Questo strumento è stato allestito congiuntamente dall’OIL e dall’Organizzazione internazionale dei datori di lavoro (IOE) per aiutare le imprese a rispettare gli obblighi di diligenza in materia di lavoro minorile stabiliti nei Principi guida dell’ONU su imprese e i diritti umani.

Art. 9 Sistema per la tracciabilità della catena di approvvigionamento di minerali e metalli

Conformemente al capoverso 1, il sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento di minerali e metalli esige che i siti produttivi di minerali e metalli siano elencati per scritto con l’indicazione di determinati dati come ditta, sede ecc. (cfr. cpv. 2 lett. b, c e d) a monte della catena di approvvigionamento. Per «a monte della catena di approvvigionamento» si intende la catena di approvvigionamento minerario dai siti di estrazione (imprese estrattive artigianali e di piccole o grandi dimensioni), trader o impresa di esportazione sul posto nei Paesi di origine dei minerali, dealer internazionali di concentrati, imprese di trattamento dei minerali comprese le fonderie e le raffinerie. Di conseguenza, la catena di approvvigionamento «a valle» inizia con lo stadio successivo alle fonderie e raffinerie e termina con il prodotto finito. Come già rilevato nei commenti generali al numero 2.5, il sistema per la tracciabilità nella catena di approvvigionamento deve permettere di garantire la tracciabilità nel miglior modo possibile (obbligo di adoperarsi).

Il sistema deve contenere e documentare per scritto le seguenti informazioni: