Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine

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Se l’impresa si richiama a uno standard equivalente, ma omette di presentare la relazione richiesta, viola l’obbligo di riferire ai sensi del CO e della presente ordinanza e può essere punita con una multa in applicazione dell’articolo 325terCP per inosservanza dell’obbligo di riferire.

2.5 Obblighi di diligenza

In generale

Gli obblighi di diligenza (incl. l’obbligo di riferire) sono processi ricorrenti e costituiti, secondo l’articolo 964sexiese 964septiesCO, da fasi sequenziali basate le une sulle altre. Per quanto riguarda la tracciabilità della catena dell’approvvigionamento e l’individuazione dei rischi si tratta in particolare di obblighi di adoperarsi e non di risultato. Le imprese devono rispettare gli obblighi di diligenza e renderne conto. Tali obblighi non implicano il divieto assoluto di importare minerali e metalli originari di zone di conflitto e ad alto rischio, oppure prodotti o servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile. L’obiettivo perseguito dal legislatore è piuttosto quello di esercitare sulle forze del mercato un’influenza costante attraverso gli obblighi di diligenza e la

trasparenza nel loro adempimento. In un simile sistema le sanzioni sono inflitte dai consumatori, dagli investitori del capitale proprio e dai finanziatori nonché dagli attori e dalle organizzazioni della società civile.

Conformemente all’articolo 964sexiescapoverso 1 CO, le imprese istituiscono un sistema di gestione per l’intera catena di approvvigionamento. Un sistema di gestione è un insieme di processi, strumenti e metodi utilizzati da un’impresa per dirigere le sue attività verso obiettivi concreti. Tale sistema deve definire i due elementi seguenti:

 la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente ori-

ginari di zone di conflitto o ad alto rischio e di prodotti e servizi per i quali sussistono indizi fondati di un ricorso al lavoro minorile;

 il sistema di tracciabilità della catena di approvvigionamento.

Art. 7 Strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli

Il capoverso 1 elenca i requisiti formali e materiali che deve soddisfare la strategia relativa alla catena di approvvigionamento. Il capoverso 2 fornisce un elenco non esaustivo degli strumenti con cui l'impresa individua, valuta, elimina e previene possibili effetti dannosi nella sua catena di approvvigionamento. Questi figurano nel piano di gestione concernente la strategia relativa alla catena di approvvigionamento.

Secondo il capoverso 1, la strategia relativa alla catena di approvvigionamento di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio deve essere stilata per iscritto, inoltre secondo tale capoverso, l’impresa (lett. a-e):

Lett. a

si attiene agli obblighi di diligenza nella sua catena di approvvigionamento se si rifornisce di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio;

L’impresa documenta l’osservanza di tali obblighi e conserva internamente la relativa documentazione. La strategia relativa alla catena di approvvigionamento definisce la strategia dell’impresa in materia.

Lett. b

comunica chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni attuali sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento e integra detta strategia nei contratti con i fornitori;

La lettera b esige in primo luogo che l’impresa trasmetta chiaramente ai suoi fornitori e al pubblico informazioni aggiornate sulla sua strategia relativa alla catena di approvvigionamento. Può utilizzare la sua homepage per le informazioni destinate al pubblico e inserire nei contratti quelle destinate ai fornitori. In secondo luogo la strategia relativa alla catena di approvvigionamento va integrata nei contratti con i fornitori.

Lett. c