Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 3Fedlex · Rapporto esplicativo

«%ASFF_YYYY_ID»

Un’impresa è assoggettata all’obbligo di riferire se soddisfa cumulativamente le condizioni seguenti:

 deve essere una «società di interesse pubblico», ossia società con azioni quotate in borsa e

persone che, ai sensi delle leggi sui mercati finanziari, necessitano di un'autorizzazione, un riconoscimento, un'abilitazione o una registrazione dell'autorità di vigilanza sui mercati finanziari (p. es. banche, assicurazioni);

 unitamente alle imprese, svizzere o estere, che controlla, deve avere almeno 500 posti di la-

voro a tempo pieno in media annua;

 sempre insieme alle imprese svizzere o estere che controlla, deve superare, per due esercizi

consecutivi, almeno una somma di bilancio di 20 milioni di franchi o una cifra d'affari di 40 milioni di franchi.

La relazione deve essere pubblicata ed essere accessibile al pubblico almeno per dieci anni.

Se un'impresa non segue una strategia in uno degli aspetti citati, nella relazione fornisce «una spiegazione chiara e articolata del perché di questa scelta». L’approccio comply or explain (rispettare le regole o spiegare perché non le si rispetta), riconosciuto anche dal diritto unionale, permette agli investitori e ai consumatori di verificare la credibilità delle motivazioni e, nell’intento di questo modello normativo, di prendere eventualmente le distanze da un’impresa negligente.

La violazione degli obblighi di riferire può essere punita con una multa di 100 000 franchi al massimo.

Il controprogetto indiretto non prevede nuove disposizioni in materia di responsabilità; a tale riguardo si applica il diritto vigente.

1.2.3 Obblighi di diligenza e relazione sui minerali originari di zone di conflitto e sul lavoro minorile

Oltre alla relazione sugli aspetti extrafinanziari, il controprogetto introduce un obbligo di diligenza e di riferire in relazione ai minerali originari di zone di conflitto e al lavoro minorile. Le disposizioni si rifanno al regolamento (UE) 2017/8215 sui minerali originari di zone di conflitto e al Child Labor Due Diligence Act dei Paesi Bassi6. Gli obblighi di diligenza e di riferire riguardano la catena di approvvigionamento dell'impresa, prevedono un processo costante con diverse fasi sequenziali basate le une sulle altre. Gli obblighi di diligenza sono obblighi di adoperarsi e non di risultato (cfr.

n. 2.5).

Le norme si applicano alle imprese che

 immettono in libera pratica in Svizzera o lavorano in Svizzera minerali (minerali e concentrati) o

metalli contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio oppure

 offrono prodotti o servizi riguardo ai quali vi sono indizi fondati che siano stati fabbricati o forniti

ricorrendo al lavoro minorile.

Gli obblighi di diligenza comprendono in particolare i seguenti punti:

5 REGOLAMENTO (UE) 2017/821 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 17 maggio 2017 che stabilisce obblighi in materia di dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento per gli importatori dell'Unione di stagno, tantalio e tungsteno, dei loro minerali, e di oro, originari di zone di conflitto o ad alto rischio; Cfr. anche: REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2019/429 DELLA COMMISSIONE dell'11 gennaio 2019 che integra il regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la metodologia e i criteri per la valutazione e il riconoscimento dei regimi per l'esercizio del dovere di diligenza nella catena di approvvigionamento di stagno, tantalio, tungsteno e oro; Cfr. anche: RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 relativa agli orientamenti non vincolanti per l'individuazione delle zone di conflitto o ad alto rischio e degli altri rischi legati alla catena di approvvigionamento ai sensi del regolamento (UE) 2017/821 del Parlamento europeo e del Consiglio (di seguito: RACCOMANDAZIONE (UE) 2018/1149).

6 Wet zorgplicht kinderarbeid, Kamerstukken I, 2016/17, 34 506 del 7 febbraio 2017 (traduzione inglese).