Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine
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fase gli affari in corso. L’impresa sorveglia e monitora i risultati degli sforzi di riduzione del rischio. Se tali sforzi non producono i miglioramenti auspicati, gli affari possono essere temporaneamente sospesi. In casi estremi la relazione con il fornitore o il fornitore di servizi va interrotta in particolare quando quest’ultimo commette gravi violazioni dei diritti dell’uomo (p. es. le peggiori forme di lavoro minorile, lavoro coatto o tortura) o sostiene direttamente o indirettamente gruppi armati non statali.
Riguardo al lavoro minorile nella catena di approvvigionamento, si applica anche qui lo standard ILO-IOE Child Labour Guidance Tool.
Art. 13 Verifica in relazione a minerali e metalli
Conformemente all’articolo 964sexiescapoverso 2 CO, l’osservanza degli obblighi di diligenza relativi a minerali e metalli deve essere verificata da un perito indipendente. Secondo l’articolo 13 capoverso 1, tale verifica è effettuata annualmente, sotto forma di relazione destinata all'organo superiore di direzione o di amministrazione, da un'impresa di revisione abilitata come perito revisore dall'Autorità federale di sorveglianza dei revisori. Le regole in materia di indipendenza si applicano per analogia (cfr. art. 728 CO). Il ricorso a un’impresa di revisione contribuisce inoltre all’applicazione di procedure uniformi in materia di verifica, il che rende comparabili i rapporti di revisione. Il perito revisore abilitato deve essere in grado di effettuare la verifica.
Capoverso 2: l’impresa di revisione deve fornire una cosiddetta «negative assurance». Occorre quindi verificare se vi sono fatti da cui si possa dedurre che gli obblighi di diligenza secondo gli articoli 964sexiescapoversi 1 e 2 CO non sono stati rispettati.
2.6 Relazione consolidata
Art. 14
La persona giuridica soggetta all’obbligo di presentare i conti che controlla una o più imprese soggette al medesimo obbligo deve includere nella relazione sulla gestione un conto annuale consolidato concernente l’insieme delle imprese controllate (conto di gruppo) (art. 963 cpv. 1 CO). Se tale è il caso e l’impresa è assoggettata agli obblighi di diligenza in relazione a minerali e metalli e al lavoro minorile (art. 964quinquiesCO), il capoverso 1 le impone anche di allestire una relazione consolidata di cui all'articolo 964septiesCO (cfr. in proposito i commenti all’art. 2 cpv. 2).
Il capoverso 2 si prefigge di evitare doppioni: non deve allestire una relazione separata un'impresa con sede in Svizzera già inserita nella relazione redatta, secondo disposizioni equivalenti, da un’altra impresa con sede all’estero (lett. a e b). In questo caso, essa deve indicare nell'allegato al conto annuale la persona giuridica nella cui relazione è stata integrata e pubblicare detta relazione (cpv. 3).
2.7 Allegato
L’allegato è composto da due tabelle, la parte A e la parte B. La parte A contiene i valori soglia per l’importazione e la lavorazione per i minerali, mentre la parte B quelli per i metalli. Ciascuna tabella è divisa in tre colonne in cui sono indicati (i) la denominazione esatta del minerale o del metallo, (ii) la voce di tariffa e (iii) i volumi di importazione e lavorazione. Tali volumi si basano sul regolamento (UE) 2017/821 che contiene una colonna rubricata «Suddivisione TARIC» non ripresa perché non rilevante per la Svizzera. Il «Codice NC» è stato sostituito con l’espressione «voce di tariffa»
usuale in Svizzera. Le quantità sono indicate in chilogrammi per anno (cfr. art. 964quinquiescpv. 2 CO).
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
La normativa non ha alcuna ripercussione sul personale della Confederazione. In particolare, l’ordinanza non istituisce alcuna nuova autorità di vigilanza o di controllo. Gli obblighi valgono esclusivamente per le imprese interessate, alle autorità non sono attribuiti nuove competenze o obblighi.