Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine

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2.1 Definizioni

Art. 1

Lett. a. imprese

La definizione d’impresa comprende anzitutto persone fisiche e poi anche persone giuridiche ossia in particolare la società anonima, la società a garanzia limitata, la società in accomandita per azioni, la società cooperativa e anche l'associazione e la fondazione se hanno un’attività imprenditoriale. Anche gli istituti di diritto pubblico possono essere definiti imprese se sono dotati di personalità giuridica ed esercitano un'attività imprenditoriale.

Per società di persone si intende la società in nome collettivo e la società in accomandita. La società semplice (art. 530 segg. CO) non rientra nella definizione in quanto non esercita un’attività imprenditoriale (cfr. sotto).

La sede è quella indicata nello statuto o nel contratto di società oppure quella iscritta nel registro di commercio, ossia il comune politico della Svizzera riportato in tali documenti. La definizione comprende anche imprese con sede all'estero a condizione che la loro amministrazione principale o il loro stabilimento principale si trovi in Svizzera. L'«amministrazione principale» corrisponde al luogo dove vengono prese le decisioni o dove si trova la direzione aziendale. La sede può differire dall'amministrazione principale soprattutto nel caso delle società di domicilio. Lo stabilimento principale rappresenta invece il luogo in cui viene svolta prioritariamente l'attività commerciale (p. es. il luogo principale di produzione).

I soggetti giuridici citati devono gestire imperativamente un’attività imprenditoriale (Gewerbe). Analogamente all'articolo 2 lettera a dell'ordinanza del 17 ottobre 2007 sul registro di commercio (ORC)7, per impresa (Gewerbe/attività imprenditoriale) si intende un'attività economica indipendente diretta a conseguire durevolmente un guadagno. Per «attività economica» si intende un'attività organizzata e continuativa volta a ottenere un guadagno (attività lucrativa); è sufficiente anche l'intenzione di ottenere un guadagno. Un’attività è indipendente quando la persona che la esercita lavora nel proprio stabilimento e a proprio rischio. Un'attività non è «indipendente», se la persona la esercita sulla base di un contratto di lavoro, ossia la persona fisica in oggetto non è libera di disporre del proprio tempo e dell’organizzazione interna e non può decidere autonomamente della politica aziendale.

La persona fisica che gestisce un'impresa che ha realizzato, nell'ultimo esercizio, una cifra di affari di almeno 100 000 franchi, deve far iscrivere la propria impresa individuale nel registro di commercio. Sono dispensate da tale obbligo le persone che esercitano una professione liberale e gli agricoltori, qualora non gestiscano un'impresa in forma commerciale (art. 931 cpv. 1 CO). Se una persona detiene due o più imprese individuali indipendenti, è la cifra d’affari annua cumulata che determina se vi è un obbligo di iscrizione nel registro di commercio. Le imprese individuali che non sottostanno all'obbligo di iscrizione possono chiedere di farsi iscrivere nel registro di commercio (art. 931 cpv. 3 CO).

Lett. b. minerali

La definizione di minerali contenuta nella presente ordinanza riprende quella dell’articolo 2 lettera a del regolamento (UE) 2017/821. Il termine comprende i minerali e i concentrati contenenti stagno, tantalio, tungsteno od oro, come elencati nella parte A dell’allegato. La definizione comprende anche i minerali sotto forma di sottoprodotti.

Anche la definizione di «sottoprodotto» riprende quella dell'articolo 2 lettera t del regolamento (UE) 2017/821. Per sottoprodotto si intende un minerale o un metallo che rientra nel campo di applicazione della presente ordinanza (ODiT), ottenuto dalla trasformazione di un minerale o metallo esulante dal campo di applicazione della ODiT o che non sarebbe stato ottenuto senza la trasformazione del minerale o metallo primario esulante dall'ambito di applicazione della presente

7 RS 221.411