Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine
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rispetta le legislazioni nazionali applicabili alle catene di approvvigionamento, ma almeno le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza;
Le Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza sono uno standard internazionale minimo per la condotta responsabile delle imprese nel settore dei minerali e metalli provenienti da zone di conflitto e ad alto rischio, ecco perché la presente ordinanza impone l’osservanza almeno di tale standard. Anche la legislazione nazionale va osservata in particolare se va oltre gli standard internazionali.
Lett. d
individua e valuta i rischi di effetti dannosi di minerali e metalli potenzialmente originari di zone di conflitto o ad alto rischio nella catena di approvvigionamento, adotta misure adeguate per evitare e ridurre gli effetti negativi, comunica e tiene traccia dei risultati delle misure
Vi sono «rischi di effetti dannosi» ai sensi della lettera d in particolare se l’approvvigionamento di minerali e metalli contribuisce al finanziamento di conflitti o istiga alla violazione dei diritti umani. Conformemente all’allegato II delle Linee guida dell’OCSE sul dovere di diligenza, gli effetti dannosi sono costituiti da gravi abusi associati all’estrazione, al trasporto o al commercio di minerali (p. es. violazioni dei diritti umani compreso il lavoro forzato e il lavoro minorile, crimini di guerra o altre gravi violazioni del diritto umanitario internazionale, crimini contro l’umanità o genocidio), al sostegno a gruppi armati non statali, a contributi illegali a forze di sicurezza pubbliche e private, alla corruzione e alla dichiarazioni false in merito all’origine dei minerali, al riciclaggio di denaro e all’assenza di trasparenza in merito al pagamento di imposte, oneri e diritti dovuti ai governi.
Una volta identificati gli effetti dannosi, le imprese prendono misure adeguate ossia misure ragionevoli e commisurate ai rischi, le monitorano e ne verificano costantemente i risultati.
Lett. e
si adopera affinché possano essere segnalate preoccupazioni in merito alle circostanze dell'estrazione, del commercio e del trattamento di questi minerali in zone di conflitto e ad alto rischio e alla loro esportazione da tali zone
L’ordinanza obbliga le imprese a istituire un meccanismo per il trattamento dei reclami ossia un sistema di allarme precoce per individuare i rischi, che consenta alle parti interessate di segnalare all’impresa le proprie preoccupazioni in merito alle circostanze dell’estrazione, del commercio e del trattamento di questi metalli in zone di conflitto e ad alto rischio e in merito alla loro esportazione da tali zone. Le imprese possono gestire questo meccanismo mediante accordi con altri operatori economici (p. es. associazioni economiche) o organizzazioni (p. es. ONG). Si può anche pensare di coinvolgere esperti o enti privati esterni o di creare un servizio di mediazione.
Per individuare, valutare, eliminare e prevenire gli effetti dannosi nella propria catena di approvvigionamento, l’impresa ricorre a diversi strumenti alcuni dei quali sono ad esempio elencati al capoverso 2 lettere a-e. Gli strumenti utilizzati vanno espressamente indicati nel documento sulla strategia relativa alla catena di approvvigionamento.
Gli strumenti indicati nell’ordinanza sono:
Lett. a
controlli sul posto
L’impresa può effettuare controlli sul posto presso i fornitori situati a monte nella catena di approvvigionamento. Può procedere a controlli nelle zone di conflitto e ad alto rischio da cui provengono i minerali o attraverso le quali transitano, al fine di ottenere informazioni sui loro fornitori e sulle condizioni di estrazione, commercio, movimentazione ed esportazione dei minerali. I controlli, compresi quelli di fonderia o raffinerie, possono essere effettuati anche mediante un programma sostenuto dal settore o con l’aiuto di un’istituzione.
Lett. b