Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/28: Ordinanza sugli obblighi di diligenza e trasparenza in relazione a minerali e metalli origi-nari di zone di conflitto e al lavoro minorile (ODiT) · 19 pagine
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Lett. a
descrizione del minerale o del metallo compreso il suo nome commerciale:
cfr. allegato parte A e B. Per la descrizione del minerale o del metallo, l’impresa può utilizzare la descrizione e la voce di tariffa secondo l’allegato.
Lett. b
nome e indirizzo del fornitore:
per «nome(i)» ai sensi dell’ordinanza si intende la ditta (delle persone giuridiche e delle società commerciali) o il nome delle persone fisiche o delle associazioni o fondazioni. Per «indirizzo» si intende l’indirizzo (di domicilio) e il Paese del fornitore.
Lett. c
Paese di origine del minerale:
per Paese di origine del minerale si intende il Paese in cui il minerale è stato estratto.
Lett. d
per quanto riguarda i metalli: nome e indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nella catena di approvvigionamento:
devono essere indicati il nome e l’indirizzo delle fonderie e delle raffinerie nelle catene di approvvigionamento. Per «nome(i)» ai sensi dell’ordinanza si intende la ditta (delle persone giuridiche e delle società commerciali) o il nome delle persone fisiche o delle associazioni o fondazioni. Per «indirizzo» si intende l’indirizzo (di domicilio) e il Paese delle fonderie o raffinerie.
Lett. e
per quanto riguarda i minerali, se disponibili: quantità estratte, espresse in volume o in peso, e data dell'estrazione:
questa disposizione riguarda soltanto i minerali. L’obbligo di diligenza, per quanto concerne i minerali, riguarda la catena di approvvigionamento dai luoghi di estrazione fino alla fonderia o raffineria. Se disponibili vanno menzionate le quantità estratte, espresse in volume (metri cubi) o in peso (chili), e la data dell'estrazione (anno e giorno o giorni).
Lett. f
per quanto riguarda i minerali originari di zone di conflitto e ad alto rischio o per i quali l'impresa ha constatato altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento elencati nelle Linee guida
dell'OCSE sul dovere di diligenza: informazioni aggiuntive conformemente alle raccomandazioni specifiche destinate agli operatori economici a monte enunciate in tali Linee guida, come ad esempio la miniera di origine del minerale, i luoghi in cui il minerale è aggregato ad altri metalli, commercializzato e trasformato, nonché le imposte, le tasse e gli emolumenti pagati:
per «altri rischi connessi alla catena di approvvigionamento» si intendono i rischi menzionati nell’allegato II delle Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza, segnatamente la corruzione, il riciclaggio di denaro, il pagamento di imposte, oneri e diritti ai governi. Le informazioni supplementari da fornire risultano dal «Supplemento concernente lo stagno, il tantalio e il tungsteno» secondo le Linee guida dell'OCSE sul dovere di diligenza.
Lett. g
per quanto riguarda i metalli, se disponibili: rapporti in merito agli audit effettuati da terzi nelle fonderie e nelle raffinerie:
questa disposizione riguarda soltanto i metalli. Per quanto concerne i metalli, l’obbligo di diligenza riguarda la catena di approvvigionamento e inizia con lo stadio successivo alla fonderia o alla raffineria. Se disponibile va menzionato o indicato come riferimento il rapporto di terzi, vale a dire di esperti esterni, che hanno verificato se la fonderia o la raffineria ha rispettato i suoi obblighi di diligenza.