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Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine

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Ordinanza

3. Ordinanza del 6 novembre 201913 sugli emolumenti per il controllo dei metalli preziosi

Titolo

Ordinanza del 6 novembre 2019 sulla riscossione di emolumenti e tasse di vigilanza da parte del controllo dei metalli preziosi (OEm-CMP)

Ingresso

visti gli articoli 18 capoverso 1, 19, 34 capoverso 2, 36 capoverso 3 e 37 capoverso 3 della legge del 20 giugno 193314 sul controllo dei metalli preziosi (LCMP);

visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 199715 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,

Art. 1, frase introduttiva e lett. d

La presente ordinanza disciplina gli emolumenti e le tasse di vigilanza per il controllo dei metalli preziosi, in particolare:

d. le tasse di vigilanza per i costi che non sono coperti dagli emolumenti per la sorveglianza dell’acquisto a titolo professionale di materie da fondere ai sensi dell’articolo 36 capoverso 2 lettera e LCMP e per la vigilanza ai sensi dell’articolo 42terLCMP;

Art. 2 Assoggettamento

1Deve pagare un emolumento chiunque:

a. occasiona una decisione di cui all’articolo 1 lettera a;

b. ricorre a una prestazione di servizi di cui all’articolo 1 lettera a;

c. occasiona una procedura di vigilanza che si conclude senza una decisione o che viene archiviata.

2Le autorità federali, cantonali e comunali non devono pagare emolumenti per le prestazioni fornite dal controllo dei metalli preziosi nell’ambito dell’assistenza amministrativa e giudiziaria.

Art. 4, rubrica, e cpv. 1 e 3

Calcolo

1Per il calcolo degli emolumenti e delle tasse di vigilanza si applicano le aliquote di cui all’allegato.

13 RS 941.319

14RS 941.31

15 RS 172.010