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Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine
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Ordinanza
abis. informazioni secondo l’articolo 7;
d. comunicazioni delle autorità penali federali e cantonali secondo l’articolo 29a LRD;
dbis. informazioni secondo l’articolo 29b LRD;
Art. 16 cpv. 1 lett. b e c
1Ai fini della lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo, i dati trattati nel sistema d’informazione concernono:
b. le persone e le società, nei riguardi delle quali esiste il sospetto che abbiano adempiuto una delle fattispecie penali di cui all’articolo 23 capoverso 4 LRD o che preparino o favoriscano un simile reato.
c. Abrogata
Art. 18 cpv. 1 lett. a n. 1
1Il sistema d’informazione serve per:
a. registrare, trattare e analizzare:
1. comunicazioni e informazioni,
Art. 20 Accesso al sistema d’informazione
1Hanno accesso al sistema d’informazione mediante una procedura di richiamo:
a. i collaboratori dell’Ufficio di comunicazione, per trattare direttamente i dati nel sistema d’informazione;
b. le persone addette alla gestione del sistema, per le modifiche e gli adeguamenti del sistema.
2Le autorità di cui all’articolo 35 capoverso 2 LRD hanno accesso mediante una procedura di richiamo alle generalità delle persone fisiche e giuridiche registrate nel sistema, qualora ne abbiano bisogno per uno degli scopi seguenti:
a. per la lotta contro il riciclaggio di denaro, i suoi reati preliminari, la criminalità organizzata e il finanziamento del terrorismo; e
b. per l’applicazione della LRD.
3Se la procedura di confronto dà esito positivo, l’Ufficio di comunicazione può trasmettere, su richiesta, ulteriori dati a dette autorità.
Art. 23 cpv. 1 lett. b
1Per valutare le informazioni relative al riciclaggio di denaro, ai suoi reati preliminari, alla criminalità organizzata e al finanziamento del terrorismo, l’Ufficio di comunicazione allestisce una statistica anonimizzata riguardante: