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Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine
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Ordinanza
Allegato (cifra II)
Modifica di altri atti normativi
Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:
1. Ordinanza del 17 ottobre 20075 sul registro di commercio
Art. 90 cpv. 1 lett. g
1Con la notificazione per l’iscrizione di un’associazione occorre fornire all’ufficio del registro di commercio i documenti giustificativi seguenti:
g. se nessuna delle persone autorizzate a rappresentare l’associazione è domiciliata in Svizzera, una dichiarazione della direzione secondo cui l’associazione non sottostà all’obbligo di iscrizione secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC.
Art. 92a Assenza di rappresentante in Svizzera
Un’associazione che non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC e che in seguito a modifiche non è più rappresentata da una persona domiciliata in Svizzera presenta all’ufficio del registro di commercio, oltre ai documenti giustificativi delle modifiche, una dichiarazione secondo cui l’associazione non è obbligata all’iscrizione nel registro di commercio.
Art. 93 cpv. 2
2Un’associazione che non sottostà all’obbligo di iscrizione nel registro di commercio secondo l’articolo 61 capoverso 2 CC può in ogni momento chiedere la cancellazione dell’iscrizione dal registro di commercio. In questo caso, la notificazione è corredata di una dichiarazione della direzione secondo cui l’associazione non adempie le condizioni di cui all’articolo 61 capoverso 2 CC. L’iscrizione della cancellazione nel registro di commercio menziona il motivo e il fatto che l’associazione non è soggetta all’obbligo di iscrizione.
Art. 157, rubrica, nonché cpv. 1 lett. a (concerne soltanto il testo francese), 2 e 3
Determinazione degli enti giuridici soggetti all’obbligo di iscrizione e delle modifiche di fatti iscritti
2A tal fine possono chiedere ai tribunali e alle autorità della Confederazione, dei Cantoni, dei distretti e dei Comuni di comunicare loro gratuitamente e per scritto informazioni concernenti enti giuridici soggetti a iscrizione e fatti che potrebbero motivare