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Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine
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Ordinanza
d. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza della FINMA, della CFCG, dell’Autorità intercantonale o dell’Ufficio centrale;
e. l’intermediario finanziario che ha trasmesso la comunicazione è sottoposto alla vigilanza di un organismo di vigilanza o di un organismo di autodisciplina.
Art. 9 cpv. 1 e 3
1L’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario in merito a un’eventuale trasmissione alla competente autorità di perseguimento penale secondo l’articolo 23 capoverso 5 LRD.
3Se trasmette informazioni a un’autorità di perseguimento penale conformemente all’articolo 23 capoverso 4 LRD o se riceve una comunicazione in virtù dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, l’Ufficio di comunicazione informa l’intermediario finanziario del termine fino al quale si protrae il blocco dei beni secondo l’articolo 10 capoverso 2 LRD.
Art. 10 cpv. 1 lett. f e 2, frase introduttiva e lett. a e b
1L’Ufficio di comunicazione può informare:
f. l’Ufficio centrale: sui passi che ha intrapreso in seguito a comunicazioni di cui all’articolo 2 lettera c numero 5.
2Se constata che un intermediario finanziario non ha osservato i suoi obblighi di diligenza, i suoi obblighi in caso di sospetto di riciclaggio di denaro o i suoi impegni relativi alla consegna di informazioni secondo l’articolo 11a LRD, l’Ufficio di comunicazione può, conformemente all’articolo 29 capoverso 1 o 29b LRD, trasmettere spontaneamente all’autorità di vigilanza, all’organismo di vigilanza o all’organismo di autodisciplina competenti le seguenti informazioni:
a. il nome dell’intermediario finanziario interessato;
b. Abrogata
Art. 14 lett. c–ebis
L’Ufficio di comunicazione utilizza il sistema d’informazione per:
c. collaborare con le autorità penali federali e cantonali;
d. collaborare con le autorità straniere di cui all’articolo 13;
e. collaborare con la FINMA, la CFCG, l’Autorità intercantonale, l’Ufficio centrale nonché gli organismi di vigilanza e gli organismi di autodisciplina;
ebis. collaborare con le altre autorità di cui all’articolo 29 capoverso 2 LRD;
Art. 15 lett. abis, d e dbis
I dati memorizzati nel sistema d’informazione provengono da: