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Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine

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Ordinanza

Art. 14d Tasse complementari

L’importo che deve essere finanziato con la tassa complementare di cui all’articolo 14b capoverso 3 è coperto per un quarto dalla tassa complementare in funzione del totale di bilancio e per tre quarti dalla tassa complementare in funzione del ricavo lordo.

Art. 14e Calcolo delle tasse complementari

1Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo è determinante il conto economico dell’assoggettato secondo l’articolo 959b del Codice delle obbligazioni16, così come riportato dal conto annuale approvato dell’anno che precede l’anno di assoggettamento. Per l’ambito concernente il commercio di metalli preziosi possono essere dedotti:

a. in caso di applicazione di un conto economico secondo il metodo del costo complessivo: la variazione delle scorte di prodotti finiti e in corso di fabbricazione e dei costi per il materiale;

b. in caso di applicazione di un conto economico secondo il metodo del costo del venduto: i costi di acquisto o di produzione dei prodotti venduti.

2Per il calcolo della tassa complementare in funzione del totale di bilancio e del ricavo lordo è determinante il risultato ottenuto alla chiusura dei conti dell’anno che precede l’anno di assoggettamento.

3Il calcolo della tassa complementare in funzione del ricavo lordo si basa esclusivamente sul ricavo lordo dell’attività soggetta all’obbligo di autorizzazione secondo l’articolo 42bisLCMP.

Art. 14f Inizio e fine dell’assoggettamento

1L’assoggettamento inizia con il rilascio dell’autorizzazione e termina con la sua revoca o con la liberazione dalla vigilanza.

2Se l’assoggettamento non inizia o non termina contemporaneamente all’anno di assoggettamento, la tassa di base e la tassa complementare sono dovute pro rata temporis.

3Alla fine dell’assoggettamento, un diritto al rimborso in virtù del capoverso 2 sorge solo a partire da un importo di 1000 franchi.

Art. 14g Riscossione della tassa

1L’Ufficio centrale riscuote la tassa di vigilanza dal titolare dell’autorizzazione secondo l’articolo 42bisLCMP in base alla sua contabilità analitica per l’anno che precede l’anno di assoggettamento.

2Dopo la chiusura della sua contabilità analitica, l’Ufficio centrale allestisce un conteggio per ogni assoggettato.

16 RS 220