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Consultazione 2021/66: Modifica dell’ordinanza relativa alla lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo · 21 pagine

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Ordinanza

b. dopo una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 capoverso 1 lettera c LRD, non riceve alcuna decisione dell’autorità di perseguimento penale entro cinque giorni feriali;

c. dopo il blocco disposto dall’autorità di perseguimento penale in base a una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD o dell’articolo 305tercapoverso 2 CP viene informato della sua revoca, a meno che un’autorità di perseguimento penale non gli comunichi qualcosa di diverso.

2Se pone termine a una relazione d’affari per la quale decide di non esercitare il diritto di comunicazione ai sensi dell’articolo 305tercapoverso 2 CP, anche se le condizioni sono soddisfatte , l’intermediario finanziario può permettere il prelievo di importanti valori patrimoniali soltanto in una forma tale da consentire alle autorità di perseguimento penale di seguire la traccia della transazione (paper trail).

Art. 12c Informazione a un intermediario finanziario

Un intermediario finanziario che informa un altro intermediario finanziario di avere effettuato una comunicazione ai sensi dell’articolo 9 LRD o dell’articolo 305tercapoverso 2 CP4 lo documenta in forma adeguata.

Art. 20 cpv. 1

Concerne soltanto il testo francese

II

La modifica di altri atti normativi è disciplinata nell’allegato.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 2022.

… In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, ...

Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

4 RS 311.0