Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine
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Secondo il capoverso 1, l’inclusione nell’effettivo determinante per la compensazione dei rischi è legata all’obbligo di assicurazione. L’obbligo cessa con la morte dell’assicurato o quando quest’ultimo lascia definitivamente la Svizzera12. I Cantoni devono provvedere all’osservanza dell’obbligo di assicurazione (art. 6 cpv. 1). Spetta ad essi anche decidere in merito alla fine di questo obbligo. Se è evidente che una persona ha lasciato definitivamente il proprio domicilio in Svizzera e ne ha stabilito uno nuovo all’estero, l’assicuratore può sciogliere il rapporto di assicurazione. Al contrario, se non può essere stabilito che una persona ha effettivamente lasciato il territorio elvetico, compete al Cantone decidere della fine dell’obbligo di assicurazione. Il Cantone può farlo soltanto se dispone di informazioni sufficienti al riguardo. In caso contrario, la persona resta soggetta all’obbligo di assicurazione in Svizzera. Del resto, in virtù dell’articolo 24 capoverso 1 del Codice civile svizzero del 10 dicembre 190713 (CC), il domicilio di una persona, stabilito che sia, continua a sussistere in Svizzera fino a che essa non ne abbia acquistato un altro all’estero.
Gli assicuratori sono quindi tenuti a mantenere nel loro effettivo persone che si sono rese irreperibili senza lasciare un recapito, finché le autorità cantonali competenti non abbiano deciso in merito alla fine dell’obbligo di assicurazione delle persone in questione. Ora, viste le difficoltà sopra esposte, le autorità cantonali non possono decretare la fine dell’obbligo di assicurazione se non dispongono di elementi sufficienti che confermino che queste persone hanno lasciato definitivamente la Svizzera.
Gli assicuratori contano nel loro effettivo assicurati con domicilio sconosciuto, dai quali non possono riscuotere né il premio né le partecipazioni ai costi in arretrato. Essi non possono avviare procedimenti nei loro confronti né di conseguenza ottenere attestati di carenza di beni che i Cantoni assumono per l’85 per cento (art. 64a cpv. 4 LAMal). Questi assicurati non inviano alcuna fattura di prestazioni ai loro assicuratori, ma questi ultimi sono tenuti a pagare per loro la tassa di rischio. Ciò comporta uno squilibrio che il presente avamprogetto intende correggere. Esso prevede che a certe condizioni questi assicurati non siano più presi in considerazione nella compensazione dei rischi.
L’assicuratore deve provare a mettersi in contatto con gli assicurati durante un certo periodo di tempo. Deve fare di tutto per ritrovare gli assicurati partiti senza comunicare il loro nuovo indirizzo e si rivolgerà anche ai servizi cantonali. Dovrà disporre in particolare di un attestato scritto del servizio dell’ultimo domicilio noto della persona, secondo cui quest’ultima è andata via senza lasciare il proprio indirizzo. Dovrà essere in grado di dimostrare che non è riuscito a mettersi in contatto con la persona in questione durante il periodo previsto. Se l’assicurato riappare o l’assicuratore apprende in qualche maniera che egli soggiorna sempre in Svizzera, l’assicuratore lo reinserisce immediatamente nell’effettivo determinante per la compensazione dei rischi.
Art. 16a cpv. 2
12 DTF 9C_268/2015
13 RS 210