Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine

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Attualmente, gli assicuratori possono ottenere informazioni dalle autorità cantonali e comunali soltanto alle condizioni dell’assistenza amministrativa, vale a dire su richiesta scritta e motivata. Essi possono comunicare i dati ai Cantoni e ai Comuni soltanto alle condizioni restrittive poste dall’articolo 84a LAMal2. Questo non corrisponde più alle esigenze attuali.

Gli enti pubblici tengono i registri dei loro amministrati, e gli assicuratori, da parte loro, devono registrare il loro effettivo; vista la grande mobilità della popolazione, i registri e gli elenchi necessitano di un aggiornamento continuo. Le informazioni detenute dai primi sono utili ai secondi e viceversa. Occorre quindi avviare uno scambio di dati semplificato tra gli uni e gli altri per consentire loro di disporre di dati aggiornati.

Inoltre, il Consiglio federale ha posto in consultazione ad agosto 2019 la nuova legge sul servizio degli indirizzi (LSI), la cui attuazione è di competenza dell’Ufficio federale di statistica (UST). Il servizio nazionale degli indirizzi deve permettere all’amministrazione pubblica e ai servizi che ne hanno bisogno per adempiere il proprio mandato legale di consultare gli indirizzi di domicilio attuali e precedenti delle persone domiciliate in Svizzera. Esso mira a semplificare i processi amministrativi e ad accrescere l’efficienza delle autorità nell’adempimento dei loro compiti. Occorrerà quindi capire se sarà possibile creare delle sinergie.

1.1.2 Assicurati presi in considerazione nella compensazione dei rischi

I gruppi di assicurati dell’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie (AOMS) che non sono presi in considerazione nell’effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi sono elencati attualmente nella LAMal e nell’ordinanza del 19 ottobre 20163 sulla compensazione dei rischi nell’assicurazione malattie (OCoR). Secondo l’articolo 16 capoverso 5 LAMal, sono esclusi dall’effettivo di assicurati determinante i minorenni. Allo stesso modo, secondo l’articolo 105a capoverso 1 LAMal, i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono esclusi dall’effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale. All’articolo 9 capoverso 2 OCoR sono elencati i gruppi di assicurati che non sono presi in considerazione nel calcolo dell’effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi. Oltre ai due gruppi di assicurati già citati nella legge, sono menzionati altri assicurati residenti all’estero. Per creare disposizioni chiare e ben comprensibili, l’effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi sarà ora disciplinato definitivamente a livello di legge.

In generale, tutte le persone soggette all’obbligo di assicurazione sono prese in considerazione nell’effettivo determinante per la compensazione dei rischi. Secondo il diritto vigente, l’effettivo determinante è costituito innanzitutto dagli assicurati domiciliati in Svizzera. La presente modifica ha come obiettivo quello di includere nella compensazione dei rischi gli assicurati che vivono all’estero.

2 RS 832.10

3 RS 832.112.1