Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine

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Il capoverso 1 espone il principio secondo cui la compensazione dei rischi si applica a tutte le persone soggette all’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie. Se l’obbligo è sospeso, in particolare perché una persona è soggetta per più di 60 giorni consecutivi alla legge federale del 19 giugno 199211 sull’assicurazione militare (LAM) conformemente all’articolo 3 capoverso 4 LAMal, questa persona non è presa in considerazione nella compensazione dei rischi durante il periodo in questione. Da questa formulazione risulta che d’ora in poi anche gli assicurati residenti all’estero faranno parte dell’effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi. Le lettere a–d disciplinano le eccezioni.

Art. 16a cpv. 1 lett. a

Questa disposizione riprende l’articolo 16 capoverso 5 e non presenta alcuna modifica rispetto al diritto vigente: i minorenni continuano a non essere presi in considerazione per la compensazione dei rischi.

Art. 16a cpv. 1 lett. b

Questa disposizione riprende l’articolo 105a capoverso 1. Nel momento in cui i richiedenti l’asilo arrivano in Svizzera, alcuni indicatori di morbilità come i PCG e la degenza in un ospedale o in una casa di cura durante l’anno precedente non sono noti. Il rischio di malattia elevato non può quindi essere determinato in maniera corretta durante il primo anno. Peraltro, molti richiedenti l’asilo sono giovani, il che rappresenta piuttosto un rischio meno elevato di malattia. Tuttavia, considerato il loro percorso di vita (guerra, sistema sanitario del loro Paese d’origine carente), essi generano più costi rispetto ad altri assicurati dello stesso sesso e dello stesso gruppo d’età. Per queste ragioni, è legittimo escluderli dall’effettivo determinante per la compensazione dei rischi. Così facendo, l’assicuratore non deve pagare una tassa di rischio per questi assicurati e può destinare l’ammontare del premio, dedotte le spese amministrative, alla copertura dei costi delle prestazioni mediche. L’elenco degli assicurati esclusi dalla compensazione dei rischi non cambia: si tratta di richiedenti l’asilo, persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora che soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale.

Art. 16a cpv. 1 lett. c

Questa disposizione di legge riprende l’attuale articolo 9 capoverso 2 lettera e OCoR.

Come finora, gli assicurati soggetti all’assicurazione malattie svizzera in virtù dell’Accordo del 30 novembre 1979 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno non rientrano tra gli assicurati per la compensazione dei rischi. In virtù di questo Accordo, le persone che lavorano su un battello di un’impresa con sede in Svizzera che transita sul Reno sono soggette all’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera. Nella maggior parte dei casi, queste persone non hanno alcun tipo di legame con la Svizzera, il che giustifica il fatto che non siano prese in considerazione nella compensazione dei rischi.

Art. 16a cpv. 1 lett. d

11 RS 833.1