Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine
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Questo capoverso riprende l’articolo 105a capoverso 2 con una modifica di tipo redazionale. È necessario mantenere questa disposizione in quanto l’assistenza amministrativa prevista dall’articolo 32 della legge federale del 6 ottobre 200014 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) permette agli assicuratori di ottenere informazioni dalle autorità amministrative e giudiziarie della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, ma soltanto per quattro determinati obiettivi: determinare o modificare prestazioni o reclamarne la restituzione, prevenire versamenti indebiti, fissare e riscuotere contributi e intraprendere azioni di regresso contro terzi responsabili. In riferimento agli assicurati di cui alla presente disposizione, l’assicuratore si rivolge a una di queste autorità per un altro scopo, ossia quello di sapere se la persona in questione deve essere esclusa dalla compensazione dei rischi. In questo contesto, gli organi competenti per l’assicurazione sociale malattie incaricati di stabilire l’effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi sono gli assicuratori e l’istituzione comune. La disposizione li menziona ora espressamente.
L’articolo 105a capoverso 3 invece può essere abrogato, in quanto il diritto che esso accorda all’autorità di vigilanza è già previsto dall’articolo 35 capoverso 1 della legge sulla vigilanza sull’assicurazione malattie (LVAMal)15.
Art. 16a cpv. 3
Questa disposizione delega al Consiglio federale la competenza di fissare la durata del periodo durante il quale l’assicuratore non riesce a mettersi in contatto con gli assicurati di cui al capoverso 1 lettera d. Questo periodo dovrà essere sufficiente. Oggigiorno infatti non è raro che le persone lascino il loro domicilio per diversi mesi (vacanze, spostamenti per motivi professionali).
Art. 16a cpv. 4
Nel primo periodo di questa disposizione si disciplina che gli assicurati residenti all’estero sono attribuiti a un Cantone ai fini del calcolo della compensazione dei rischi.
Con il recepimento del diritto di coordinamento europeo per le assicurazioni sociali, le persone residenti in uno Stato UE o AELS sono state assoggettate all’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera. Questi assicurati UE possono essere suddivisi in quattro gruppi diversi: i frontalieri e i loro familiari; i familiari dei domiciliati, dei dimoranti annuali e dei dimoranti temporanei; i beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari nonché i beneficiari di una rendita svizzera e i loro familiari. Agli assicuranti residenti all’estero appartengono anche i lavoratori distaccati all’estero e i familiari che li accompagnano secondo l’articolo 4 OAMal e le persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica e i familiari che le accompagnano secondo l’articolo 5 OAMal. Queste persone soggiornano in un Paese UE o AELS o in un Paese terzo. Finora rientrano nella compensazione dei rischi solo coloro per i quali è riscosso un premio per assicurati con domicilio in Svizzera (art. 9 cpv. 2 lett. d OCoR).
14 RS 830.1
15 RS 832.12