Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine

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L’inclusione nell’effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi degli assicurati residenti all’estero implicherà anche numerose modifiche nell’OCoR, che attualmente possono essere delineate come segue.

- Per gli assicurati all’estero, gli assicuratori forniscono un unico insieme di dati,

soltanto per l’anno della compensazione. Esso riguarda le prestazioni, i medicamenti o le degenze, ma contiene soltanto i dati concernenti l’età, il sesso e il gruppo di persone (p. es. familiari di beneficiari di rendite, frontalieri, ecc.) e, laddove si richiede il gruppo di persone (p. es. frontalieri, familiari di disoccupati), anche il riferimento al Cantone (art. 6a).

- L’istituzione comune calcola come sempre i PCG e determina, oltre ai

supplementi per PCG, anche la frequenza in termini percentuali rispetto ai casi in tutta la Svizzera per la degenza ospedaliera e i PCG, in entrambi i casi per gruppo di età e sesso.

- L’istituzione comune applica la frequenza per la degenza e i PCG derivanti dai

dati svizzeri all’effettivo UE.

- L’istituzione comune ripartisce tra i Cantoni i gruppi di persone senza

riferimento al Cantone (p. es. i beneficiari di rendite) proporzionalmente alla popolazione e riunisce i due effettivi (anno della compensazione), quello degli assicurati in Svizzera e quello degli assicurati all’estero.

- Fino e con il calcolo delle medie di gruppo (art. 13 OCoR), il software per la

compensazione dei rischi (SORA) non utilizza gli effettivi UE.

- SORA impiega l’effettivo complessivo degli assicurati (art. 14 cpv. 1 lett. b

OCoR) per la prima volta per il calcolo della media generale attesa (art. 14 cpv. 2 OCoR) e successivamente per il calcolo del finanziamento dei supplementi per PCG (art. 17 OCoR), in modo tale che vengano calcolati come sempre gli importi delle tasse di rischio e dei contributi compensativi per ogni gruppo di rischio (art. 18 OCoR) e lo sgravio per i giovani adulti (art. 18a OCoR). In questo modo si tiene conto di tutti gli approcci (gruppi di rischio, PCG, sgravio).

Art. 17a cpv. 1

L’istituzione comune continuerà a eseguire anche in futuro, come già previsto nel diritto vigente, la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone. In altre parole, essa esegue la compensazione dei rischi in ciascun Cantone, e quindi in totale 26 compensazioni dei rischi, tra assicuratori che esercitano sul suo territorio. Da questo punto di vista non vi cambierà nulla. Ciò che invece cambia con la revisione è che anche gli assicurati residenti all’estero faranno parte ora dell’effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi. Questa estensione risulta dalla nuova formulazione del capoverso 1.

Art. 49a cpv. 5 Remunerazione delle prestazioni ospedaliere

È necessario che i Cantoni e gli assicuratori siano informati sul domicilio dell’assicurato, per stabilire correttamente il Cantone competente per l’assunzione della quotaparte cantonale delle prestazioni ospedaliere.

Art. 61 cpv. 5