Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine
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Art. 17 cpv. 4
In virtù dell’articolo 16 capoverso 4 LAMal, il rischio di malattia elevato è definito dall’età, dal sesso e da altri indicatori di morbilità appropriati stabiliti dal Consiglio federale. Con la degenza in un ospedale o in una casa di cura e i PCG, il Consiglio federale ha stabilito all’articolo 1 OCoR altri due indicatori.
L’articolo 17 disciplina in che modo viene definito il rischio di malattia elevato per gli assicurati residenti all’estero e ora presi in considerazione nella compensazione dei rischi.
Gli indicatori dell’età e del sesso possono essere applicati senz’altro a questi assicurati così come agli assicurati domiciliati in Svizzera.
A differenza degli assicurati domiciliati in Svizzera, gli assicurati UE godono del diritto di scelta delle cure, vale a dire che possono scegliere di farsi curare nel proprio Paese di domicilio e in Svizzera. Questo diritto di scelta si basa sul diritto di coordinamento europeo per le assicurazioni sociali. Anche i lavoratori distaccati all’estero e le persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica e i loro familiari possono farsi curare nel Paese in cui esercitano un’attività lucrativa e in Svizzera (art. 36 cpv. 4 OAMal).
Tuttavia, per gli indicatori della degenza in un ospedale o in una casa di cura e dei PCG potrebbero essere considerate soltanto le cure mediche in Svizzera e non quelle fornite nel proprio Paese di domicilio e fatturate mediante l’assistenza reciproca in materia di prestazioni. Pertanto per gli assicurati residenti all’estero, al posto di questi due indicatori, è necessario un disciplinamento differente dalla disposizione di legge vigente. Non è infatti possibile includere soltanto le cure in Svizzera, perché ciò comporterebbe una compensazione dei rischi incompleta.
Allo stesso modo, non sarebbe nemmeno corretto tenere conto per queste persone soltanto degli indicatori dell’età e del sesso, in quanto questo significherebbe che sono considerate tutte in salute e che gli assicuratori dovrebbero versare somme troppo elevate per la compensazione dei rischi.
Si propone quindi di applicare a questi assicurati gli indicatori di morbilità stabiliti dal Consiglio federale (degenza in un ospedale o in una casa di cura e PCG) in funzione della frequenza in termini percentuali rispetto ai casi in tutta la Svizzera per sesso ed età. In questo modo, gli assicurati residenti all’estero vengono considerati nel calcolo con lo stesso rischio di malattia della media delle donne e degli uomini assicurati del loro gruppo di età domiciliati in Svizzera.
Con un tale disciplinamento, ai frontalieri e ai loro familiari, i quali generano piuttosto «buoni rischi», viene richiesto un contributo di solidarietà cantonale. Con le tasse di rischio che gli assicuratori devono versare per queste persone, vengono sgravati quegli assicuratori che assicurano «buoni rischi», che abitano nel Cantone di lavoro e che per questo devono pagare tasse di rischio. La revisione comporta un adeguamento dei premi UE ai premi cantonali, soprattutto nei Cantoni di confine in cui lavorano molti frontalieri assicurati in Svizzera. A seconda dell’assicuratore e dell’ammontare del premio, i beneficiari di rendite e i loro familiari, che generano piuttosto «rischi cattivi», godranno della solidarietà nazionale.