Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 19Fedlex · Rapporto esplicativo
Per fissare i premi dell’assicurato, è determinante il suo luogo di domicilio in virtù dell’articolo 61 capoverso 2 LAMal. In effetti questo dato è indispensabile per stabilire l’ammontare esatto dei premi da pagare in funzione della regione di premi determinante. È quindi necessario che i Cantoni e gli assicuratori possano scambiarsi questo dato essenziale.
Art. 105a
Si veda il commento all’articolo 16a capoverso 2.
3 Ripercussioni
3.1 Ripercussioni per la Confederazione
3.1.1 Ripercussioni finanziarie
Le nuove disposizioni secondo le quali quasi tutti gli assicurati residenti all’estero faranno parte dell’effettivo per la compensazione dei rischi comportano che i premi UE tenderanno ad aumentare, mentre i premi svizzeri a diminuire. Queste disposizioni non avranno quindi ripercussioni rilevanti sul sussidio che la Confederazione accorda annualmente ai Cantoni per la riduzione dei premi secondo l’articolo 66 LAMal, né sulla riduzione dei premi che la Confederazione accorda in virtù dell’articolo 66a LAMal. Inoltre, le nuove disposizioni sulla compensazione dei rischi non hanno ripercussioni finanziarie sulla Confederazione. Lo stesso vale per le disposizioni concernenti lo scambio di dati.
3.1.2 Ripercussioni sull’effettivo del personale
La modifica dei vari articoli di legge non comporterà lavoro supplementare per il personale della Confederazione, motivo per cui non sono necessari nuovi posti di lavoro.
3.2 Ripercussioni per i Cantoni e i Comuni
Le nuove disposizioni, secondo le quali quasi tutti gli assicurati residenti all’estero faranno parte dell’effettivo per la compensazione dei rischi, non avranno ripercussioni finanziarie rilevanti sulla riduzione dei premi da parte dei Cantoni di cui agli articoli 65 e 65a LAMal. Allo stesso modo, non avranno ripercussioni finanziarie né per i Cantoni né per i Comuni.
L’attuazione dello scambio elettronico dei dati genererà costi che saranno ripartiti tra i Cantoni e gli assicuratori.