Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine
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per gli adulti in Germania con franchigia ordinaria senza copertura infortuni ammonta a 204.60 franchi al mese, mentre in Francia il premio più basso per gli adulti con franchigia ordinaria senza copertura infortuni ammonta a 179.50 franchi al mese. Va segnalato che gli assicurati UE, a differenza degli assicurati svizzeri, possono scegliere di farsi curare sia nel Paese di domicilio sia in Svizzera.
- Con la revisione della LAMal del 30 settembre 2016, i Cantoni sono tenuti ad assumere la quotaparte cantonale (almeno al 55 %) per le cure ospedaliere in Svizzera anche per gli assicurati UE, così come avviene per gli assicurati domiciliati in Svizzera (art. 41 cpv. 2bise 2tere 49a cpv. 2 lett. b e 3bisLAMal). Questa modifica di legge è entrata in vigore il 1° gennaio 2019 e attua il divieto di discriminazione recepito con il diritto di coordinamento europeo, secondo il quale gli assicurati UE devono ricevere un trattamento pari a quello degli assicurati domiciliati in Svizzera. La revisione ha portato a una riduzione dei premi UE.
- Altri assicurati che risiedono all’estero (UE/AELS o Paese terzo) sono i lavoratori distaccati all’estero e le persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica e i loro familiari di cui agli articoli 4 e 5 OAMal. Secondo il disciplinamento vigente, questi assicurati non sono presi in considerazione nella compensazione dei rischi sempre che per loro non sia riscosso un premio per assicurati con domicilio in Svizzera (art. 9 cpv. 2 lett. d OCoR). In virtù dell’articolo 91 capoverso 2 OAMal, per le persone che risiedono in un Paese terzo, l’assicuratore fissa un premio in base ai costi comprovati. Qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, ciò risulti sproporzionato, l’assicuratore può applicare i premi dell’ultimo domicilio della persona in Svizzera o della sede dell’assicuratore. Attualmente quindi per questo gruppo di assicurati che risiede in un Paese terzo, l’inclusione nella compensazione dei rischi dipende dal fatto se il loro assicuratore riscuote un premio conformemente all’articolo 91 capoverso 2 OAMal (esclusione dalla compensazione dei rischi) oppure se viene riscosso un premio svizzero (inclusione nella compensazione dei rischi). Tale distinzione però non convince: è piuttosto giustificabile per le persone che lavorano nell’UE o nell’AELS, mentre si presume che le persone che versano un premio svizzero abbiano mantenuto il loro domicilio in Svizzera.
Inoltre alcuni assicurati cambiano indirizzo senza comunicare il nuovo recapito né alle autorità né al loro assicuratore. Quest’ultimo è tenuto a mantenerli nel proprio effettivo e a pagare la tassa di rischio corrispondente anche se non riscuote più il premio. Per correggere questa situazione, il Parlamento ha adottato la mozione 17.3311 «Compensazione dei rischi. Escludere gli assicurati fantasma» con cui chiede al Consiglio federale di presentare una modifica della LAMal al fine di escludere dalla compensazione dei rischi gli assicurati partiti senza lasciare un recapito e non più rintracciabili.