Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 20Fedlex · Rapporto esplicativo
3.3 Ripercussioni sull’economia
3.3.1 Assicurati presi in considerazione nella compensazione dei rischi
Le nuove disposizioni concernenti l’inclusione nella compensazione dei rischi degli assicurati residenti all’estero non comporteranno costi maggiori o minori per l’assicurazione malattie, in quanto la compensazione dei rischi rappresenta sempre un gioco a somma zero. Con la presente modifica di legge, però, l’onere degli assicuratori e dell’istituzione comune per l’esecuzione della compensazione dei rischi è maggiore. L’istituzione comune deve riprogrammare la compensazione dei rischi, il che genera per essa costi più elevati una tantum. Tuttavia, i costi amministrativi degli assicuratori e dell’istituzione comune aumenteranno solo marginalmente. Le nuove disposizioni incideranno però sia sui premi svizzeri sia sui premi UE. Soprattutto nei Cantoni di confine in cui lavorano molti frontalieri che generano piuttosto «buoni rischi», il nuovo disciplinamento influirà positivamente sui premi cantonali. Per gli assicuratori che assicurano per la maggior parte frontalieri, i premi UE tenderanno ad aumentare; viceversa, per gli assicuratori il cui effettivo di assicurati è composto in maggioranza da beneficiari di rendite i premi diminuiranno.
3.3.2 Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori
Poiché lo scambio di dati tra Cantoni e assicuratori potrà basarsi sul modello esistente nell’ambito della riduzione dei premi, i costi di attuazione saranno minori.
4 Rapporto con il programma di legislatura e le strategie del Consiglio federale
4.1 Rapporto con il programma di legislatura
L’avamprogetto non è stato annunciato né nel messaggio del 27 gennaio 201616 sul programma di legislatura 2015–2019, né nel decreto federale del 14 giugno 201617 sul programma di legislatura 2015–2019.
4.2 Rapporto con le strategie del Consiglio federale
L’avamprogetto è compatibile con la strategia Sanità202018 che il Consiglio federale ha adottato il 23 gennaio 2013.
5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
In virtù dell’articolo 117 capoverso 1 Cost.19, la Confederazione ha la competenza di emanare prescrizioni sull’assicurazione contro le malattie.
16 FF 2016 909
17 FF 2016 4605
18 La strategia può essere consultata al seguente indirizzo: www.ufsp.admin.ch > Strategia & politica > Sanità2020 > Strategia globale per la sanità pubblica
19 RS 101