Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine
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5.2 Compatibilità con gli impegni internazionali della Svizzera
Dall’entrata in vigore il 1° giugno 2002 dell’ALC e il 1° aprile 2012 della decisione
n. 1/2012 del Comitato misto istituito nell’ambito dell’ALC20, i regolamenti UE sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale sono applicabili e vincolanti anche per la Svizzera21.
Il presente avamprogetto riguarda lo scambio di dati tra Cantoni e assicuratori, l’inclusione nella compensazione dei rischi di quasi tutti gli assicurati residenti all’estero e l’esclusione degli assicurati con i quali gli assicuratori non riescono più a mettersi in contatto da un certo periodo di tempo. L’avamprogetto è inoltre compatibile con le disposizioni internazionali. Come illustrato nel capitolo 1.3, il diritto europeo applicabile in Svizzera non impone norme in questi ambiti. È pertanto conforme al diritto europeo recepito dalla Svizzera.
5.3 Forma dell’atto
L’avamprogetto prevede disposizioni importanti ai sensi dell’articolo 164 capoverso 1 Cost., poiché accorda nuovi diritti ai Cantoni e agli assicuratori. A questi ultimi permette inoltre di escludere dalla compensazione dei rischi una categoria di assicurati. Pertanto, deve essere emanato sotto forma di legge federale che sottostà a referendum.
5.4 Subordinazione al freno alle spese
Conformemente all’articolo 159 Cost., le disposizioni in materia di sussidi, nonché i crediti d’impegno e le dotazioni finanziarie implicanti nuove spese uniche di oltre 20 milioni di franchi o nuove spese ricorrenti di oltre 2 milioni di franchi richiedono il consenso della maggioranza dei membri di ciascuna Camera. Poiché non prevede né disposizioni in materia di sussidi, né decisioni di finanziamento, l'avamprogetto non sottostà al freno alle spese.
5.5 Delega di competenze legislative
L’articolo 96 LAMal conferisce al Consiglio federale la competenza di emanare disposizioni d’esecuzione nell’ambito dell’assicurazione sociale malattie. Secondo l’articolo 17a capoverso 2 LAMal, il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi. Inoltre, secondo l’articolo 17 capoverso 3 LAMal, il Consiglio federale può prevedere eccezioni nella presa in conto degli indicatori di morbilità per il calcolo della compensazione dei rischi.
L’avamprogetto autorizza il Consiglio federale a emanare disposizioni nei seguenti ambiti.
20 RU 2012 2345
21 Una versione consolidata (non vincolante) dei regolamenti (CE) n. 883/2004 e 987/2009 summenzionati, nella versione che vincola la Svizzera in virtù dell’allegato II ALC, è pubblicata a titolo informativo nella RS 0.831.109.268.1 e 0.831.109.268.11.