Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine

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Art. 6b Scambio di dati tra Cantoni e assicuratori

Questa disposizione sancisce lo scambio di dati tra Cantoni e assicuratori, in primo luogo per verificare l’osservanza dell’obbligo di assicurazione (art. 6b lett. a). Questo compito è attribuito ai Cantoni dall’articolo 6 capoverso 1 LAMal. Essi tuttavia possono delegarlo ai Comuni e ai loro servizi di controllo degli abitanti emanando una base legale a livello cantonale. I Cantoni inoltre dovranno completare la loro legislazione per permettere ai Comuni di avere accesso alla piattaforma di scambio dei dati.

In secondo luogo, l’obiettivo dello scambio di dati è di evitare i casi di doppia assicurazione (art. 6b lett. b). Succede infatti che alcuni assicurati si ritrovino affiliati contemporaneamente presso due assicuratori. Le cause sono molteplici: si tratta per lo più del mancato rispetto del termine di disdetta (art. 7 LAMal) o di assicurati con importi non pagati, che non possono cambiare assicuratore in virtù dell’articolo 64a capoverso 6 LAMal e che si affiliano, nonostante tutto, presso un altro assicuratore. Per risolvere questo problema in futuro, è necessario conoscere la data di affiliazione presso ogni assicuratore e verificare che il cambiamento d’assicuratore sia avvenuto nel rispetto delle disposizioni legali.

Affinché lo scambio di dati sia efficiente, è fondamentale che queste informazioni siano sempre aggiornate. A condizione che venga garantita l’attualità dei dati, il ricorso al servizio nazionale degli indirizzi potrebbe essere utile sia per i Cantoni sia per gli assicuratori.

Art. 16 cpv. 4

Il secondo periodo del capoverso 4 è stato leggermente adeguato dal punto di vista redazionale e la si legge ora come segue: «Il Consiglio federale stabilisce questi altri indicatori». Con questo adeguamento diventa chiaro che il secondo periodo si riferisce ad «altri indicatori di morbilità appropriati» del primo periodo. Dal punto di vista materiale non vi sono variazioni.

Art. 16 cpv. 5

Il capoverso 5 vigente è integrato nel nuovo articolo 16a capoverso 1 lettera a e può essere pertanto abrogato.

Art. 16a Effettivo di assicurati determinante per la compensazione dei rischi

Secondo il diritto vigente, in diverse disposizioni sono previste eccezioni alla compensazione dei rischi: i minorenni (art. 16 cpv. 5), i richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora (art. 105a). Altre eccezioni sono stabilite all’articolo 9 capoverso 2 OCoR. Il presente avamprogetto consente di riunire in un’unica disposizione tutte le categorie di assicurati che non sono presi in considerazione per la compensazione dei rischi. Questo rafforza la sistematica della legge e ne semplifica la lettura.

Art. 16a cpv. 1