Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine

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svizzero sia che siano beneficiarie di una rendita svizzera. È comprensibile quindi che questi assicurati residenti all’estero non solo si compensino tra loro, ma siano anche solidali con gli assicurati domiciliati in Svizzera.

Degli assicurati che in virtù dell’Accordo del 30 novembre 1979 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno sono soggetti all’assicurazione malattie svizzera, invece, non si può dire che abbiano uno stretto legame con la Svizzera. Secondo questo Accordo, le persone che lavorano su un battello di un’impresa con sede in Svizzera che transita sul Reno sono soggette all’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera. In questo caso si tratta di un gruppo di assicurati relativamente esiguo, costituito nel 2019 da circa 6000 persone. Di norma esse lavorano soltanto per pochi mesi su un battello del Reno e pertanto sono assicurate contro le malattie in Svizzera soltanto per un breve periodo di tempo. La maggior parte di loro proviene da un Paese UE o da un Paese terzo. Solitamente, non hanno alcun tipo di legame con la Svizzera, in quanto non vivono né lavorano sul territorio elvetico. Solo il loro datore di lavoro ha sede in Svizzera. Per queste ragioni, non si può pretendere che siano solidali con gli assicurati domiciliati in Svizzera. È quindi legittimo che queste persone continuino a essere escluse dall’effettivo per la compensazione dei rischi.

Le nuove disposizioni prevedono che anche gli assicurati residenti all’estero vengano presi in considerazione nella compensazione dei rischi. Come per gli assicurati domiciliati in Svizzera, gli assicuratori con «buoni rischi» in misura superiore alla media versano tasse di rischio, mentre gli assicuratori con «cattivi rischi» in misura superiore alla media ricevono contributi compensativi. Affinché questo sia possibile, gli assicurati residenti all’estero devono essere attribuiti a un Cantone. Inoltre occorre definire in che modo vengono applicati per loro gli indicatori di morbilità stabiliti dal Consiglio federale.

Per il raggruppamento dei dati e il calcolo della compensazione dei rischi, l’istituzione comune necessita per ogni assicurato tra l’altro dei seguenti dati: Cantone di domicilio, numero d’assicurato AVS, anno di nascita, sesso, numero dei mesi duranti i quali la persona è assicurata presso l’assicuratore. L’inclusione nella compensazione dei rischi degli assicurati residenti all’estero richiede quindi che gli assicuratori rilevino correttamente e sistematicamente e aggiornino costantemente anche per questi assicurati tutti i dati necessari. Questo vale in particolare per l’attribuzione al Cantone corretto.

Inoltre, gli assicuratori devono mantenere nel loro effettivo gli assicurati partiti senza lasciare un recapito fintantoché il Cantone non avrà deciso sulla fine dell’obbligo di assicurazione di queste persone. Ciò significa che gli assicuratori devono continuare a pagare la tassa di rischio per questi assicurati senza tuttavia riscuotere i premi. La presente modifica di legge intende correggere questo aspetto. Se l’assicuratore non riesce più a mettersi in contatto da un certo periodo di tempo con l’assicurato, quest’ultimo non è più preso in considerazione nella compensazione dei rischi.

1.3 Confronto con il diritto internazionale, in particolare con quello europeo

Il diritto delle assicurazioni sociali dell’Unione europea non prevede un’armonizzazione dei sistemi nazionali di sicurezza sociale. I Paesi membri possono