Rapporto esplicativo

Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine

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L’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone (Accordo sulla libera circolazione delle persone) entrato in vigore 1° giugno 2002 e la Convenzione istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) del 4 gennaio 19605 (Convenzione AELS) disciplinano il coordinamento della sicurezza sociale. La Svizzera ha così recepito le norme sul coordinamento disciplinate nei regolamenti CE n. 883/20046 e n. 987/20097.

Con questo diritto di coordinamento europeo, le persone residenti in uno Stato UE o AELS sono state assoggettate all’obbligo di assicurazione malattie in Svizzera. Ne fanno parte i frontalieri e i loro familiari, i familiari dei domiciliati, dei dimoranti e dei dimoranti temporanei, i beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari nonché i beneficiari di una rendita svizzera e i loro familiari (assicurati UE).

Fino alla fine del 2012, i frontalieri e i loro familiari, i lavoratori distaccati all’estero e le persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica come pure i loro familiari di cui agli articoli 4 e 5 dell’ordinanza del 27 giugno 19958 sull’assicurazione malattie (OAMal) e gli assicurati che in virtù dell’Accordo del 30 novembre 19799 relativo alla sicurezza sociale dei battellieri del Reno sono soggetti all’assicurazione malattie svizzera appartenevano agli effettivi degli assicurati per la compensazione dei rischi.

Con la revisione dell’OCoR del 2 novembre 2011, entrata in vigore il 1° gennaio 2013, tutti gli assicurati residenti all’estero sono stati esclusi dagli effettivi degli assicurati per la compensazione dei rischi, soprattutto per i seguenti motivi.

- Prima di questa revisione, non tutti gli assicurati UE appartenevano agli effettivi degli assicurati per la compensazione dei rischi, ma soltanto i frontalieri e i loro familiari, che sono considerati piuttosto «buoni rischi». I cosiddetti «rischi cattivi» tra gli assicurati UE, riconducibili ai beneficiari di rendite e ai loro familiari, non erano compensati. Questo è stato uno dei motivi per cui allora, in alcuni Paesi UE e AELS, dovevano essere riscossi premi più elevati rispetto a quelli svizzeri.

- In quel periodo, i beneficiari di rendite e i loro familiari non erano presi in considerazione nella compensazione dei rischi, in quanto i rimborsi per le cure mediche nel loro Paese di domicilio non avvenivano sulla base dei costi effettivi, bensì mediante importi forfettari. Con le nuove norme sul coordinamento disciplinate nei regolamenti (CE) n. 883/2004 e n. 987/2009 e recepite dalla Svizzera il 1° aprile 2012, la compensazione mediante importi

4 RS 0.142.112.681

5 RS 0.632.31

6Regolamento (CE) n. 883/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004

relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.1

7Regolamento (CE) n. 987/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 settembre

2009 che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 883/2004 relativo al coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale; RS 0.831.109.268.11

8 RS 832.102

9 RS 0.831.107