Rapporto esplicativo
Consultazione 2021/79: Modifica della legge federale sull’assicurazione malattie (LAMal) (Scambio di dati, compensazione dei rischi) · 22 pagine
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D’ora in poi tutte queste persone faranno parte dell’effettivo di assicurati per la compensazione dei rischi, indipendentemente dal premio.
Gli assicurati residenti all’estero devono essere attribuiti a un Cantone. Il secondo periodo della disposizione contiene una norma di delega al Consiglio federale: spetterà al Consiglio federale stabilire a quale Cantone devono essere attribuiti questi assicurati per il calcolo della compensazione dei rischi e disciplinare la relativa procedura.
In molti altri ambiti dell’assicurazione malattie, anche i Cantoni sono competenti per gli assicurati UE: per esempio per la verifica dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione, la concessione di riduzioni dei premi e l’assunzione della quotaparte cantonale per le prestazioni ospedaliere in Svizzera. Per i frontalieri e i loro familiari, i familiari dei dimoranti annuali in Svizzera e i beneficiari di una prestazione dell’assicurazione svizzera contro la disoccupazione e i loro familiari è competente il Cantone con cui hanno un legame in quel dato momento. Per i frontalieri e i loro familiari, per esempio, si tratta del Cantone in cui esercitano la loro attività lucrativa.
Anche i lavoratori distaccati e le persone che soggiornano all’estero al servizio di una collettività pubblica e i loro familiari hanno un legame attuale con la Svizzera; per questo gruppo di persone si tratta dell’ultimo domicilio in Svizzera. In virtù dell’articolo 91 capoverso 2 OAMal, qualora, in considerazione del numero delle persone interessate, il premio risulti sproporzionato in base ai costi comprovati, l’assicuratore può applicare per queste persone i premi dell’ultimo domicilio in Svizzera o della sede dell’assicuratore.
Per la compensazione dei rischi, è ovvio attribuire gli assicurati al Cantone con cui hanno un legame attuale. Il Consiglio federale si baserà su questa regola per emanare le disposizioni d’ordinanza.
I beneficiari di rendite e i loro familiari residenti in un Paese UE o AELS non hanno più alcun legame attuale con la Svizzera. Per queste persone, per la verifica dell’osservanza dell’obbligo di assicurazione e la concessione di riduzioni dei premi, è pertanto competente la Confederazione, che ha assegnato questi compiti all’istituzione comune. Per l’assunzione della quotaparte cantonale per le prestazioni ospedaliere in Svizzera si disciplina che i Cantoni assumono congiuntamente la quotaparte cantonale, che è ripartita sui singoli Cantoni proporzionalmente alla popolazione residente (art. 49a cpv. 3bisLAMal).
Per l’attribuzione dei beneficiari di rendite e dei loro familiari a un determinato Cantone, il Consiglio federale si orienterà al disciplinamento concernente l’assunzione della quotaparte cantonale per le prestazioni ospedaliere in Svizzera. Pertanto ripartirà sui singoli Cantoni, proporzionalmente alla popolazione residente, i mesi di assicurazione per cui queste persone sono assicurate, tenendo conto dell’ammontare del rischio di malattia. Visto che questo gruppo di assicurati costituisce un effettivo di piccola entità, tale disciplinamento inciderà solo marginalmente sulla compensazione dei rischi dei singoli Cantoni.
Art. 16b
Lo sgravio, sancito finora all’articolo 16a, è definito in una nuova disposizione all’articolo 16b. A livello di contenuto non vi sono modifiche.