Rapporto sui risultati

Consultazione 2021/89: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per semplificare l’introduzione di zone 30 e car pooling · 25 pagine

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S151-0870

ACVS, autoschweiz, motosuisse, FMS, UPSA, FRS, CP, CCIG, GTE

La semplificazione della procedura di introduzione di nuove zone 30 può rivelarsi VS, USC problematica per il traffico agricolo. La creazione di nuove zone 30 è spesso ac-

compagnata da misure di sistemazione e di costruzione (isole spartitraffico, ecc.)

che possono rappresentare un ostacolo al transito di certi macchinari agricoli (mie-

titrebbiatrici, rimorchi da lavoro, ecc.).

Occorre effettuare una valutazione caso per caso della sicurezza relativa alle esi- FSA, UCBC genze di protezione delle con disabilità motorie, adottando all’occorrenza le misure

necessarie (corsie pedonali, isole di protezione, linee di divieto di sosta, zone di

avvicinamento ben visibili).

La perizia è necessaria per chiarire l’impatto a livello di trasporti pubblici. SG, UTP

Proposte di modifica

Procedere ad ulteriori adeguamenti che consentano un’idonea applicazione del li- PSS, VCS, mite di velocità di 30 km/h (anche su strade a traffico prevalentemente motorizzato) PUSCH su vasta scala.

Art. 108 cpv. 4bisOSStr ZH, AR, ACVS

In deroga ai capoversi 1 e 2, la disposizione delle zone con limite di velocità mas-

simo di 30 km/h e delle zone d’incontro è disciplinata solo dall’articolo 3 capoverso

4 LCStr.

Art. 4 cpv. 2 ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità mas- FSA, UCBC, simo di 30 km/h e le zone d’incontro: HA-DSF

L’allestimento di passaggi pedonali è vietato. In zone con limite di velocità massimo

di 30 km/h possono tuttavia essere disposti passaggi pedonali se, per ragioni par-

ticolari, occorre dare la precedenza ai pedoni, segnatamente in prossimità di punti

vendita di beni d’uso quotidiano, offerte di servizi sanitari, fermate di mezzi pubblici,

scuole e ricoveri.

Art. 6 ordinanza del DATEC: abrogare. Venendo a cadere l’articolo 3 non vi sono FUS

più obiettivi da verificare, per cui il presente articolo diventa obsoleto.

Art. 2a, cpv. 7 OSStr : Laddove opportuno, l’integrazione del tratto di strada in zona NE

30 è accompagnata da misure che diano precedenza ai trasporti pubblici.

Art. 1 cpv. 9, 2a cpv. 5, 6 OSStr e art. 5 cpv. 1 secondo periodo ordinanza del SVI

DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone

d’incontro: stralciare senza sostituire.

Art. 108 cpv. 4bisOSStr:

Nel caso di strade all’interno delle località è possibile rinunciare alla perizia (art. 32

cpv. 3 LCStr) se la strada in questione non è classificata nel piano direttore canto-

nale (rete destinata al traffico motorizzato).

(alternativa: (…) se non si tratta di una strada principale (3.03)).

Consentire la demarcazione «30» anche su tratti stradali.

Ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 FR

km/h e le zone d’incontro: