Rapporto sui risultati
Consultazione 2021/89: Revisione parziale dell’ordinanza sulla segnaletica stradale per semplificare l’introduzione di zone 30 e car pooling · 25 pagine
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S151-0870
Le spiegazioni al punto 3.1 del rapporto esplicativo (art. 2a cpv. 5 e 6), in cui si fa JU cenno all’integrazione di un tratto con limite di velocità di 30 km/h in una zona 30 adiacente senza modifica della segnaletica, non sono chiare.
È possibile in effetti integrare un tratto di strada destinato alla circolazione generale con limite di velocità di 30 km/h in una zona 30, ma non è possibile disporvi un segnale «Zona 30». Come farà l’utente a sapere che si trova nella zona?
Il campo d’applicazione dell’ordinanza del DATEC concernente le zone con limite BE di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro deve essere limitato alle strade a traffico non prevalentemente motorizzato. L’elenco dei motivi all’articolo 108 capoverso 1 OSStr deve essere esteso alla luce degli attuali bisogni pratici. Nell’articolo 3 dell’ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro, al posto della perizia, si dovrebbero sancire il tipo e la portata dell'obbligo di documentazione relativo alle zone 30, nonché la possibilità di deroghe ai limiti di velocità e al diritto di precedenza.
Per disporre una zona 30 km/h su strade residenziali deve essere richiesta una UR perizia (in forma ridotta) anche in futuro. Questa deve obbligatoriamente comportare una misurazione della velocità, sulla base della quale devono essere determinate anche in futuro le misure d’accompagnamento. Nel quadro della presente revisione occorre inoltre garantire l’adeguatezza pratica mediante un controllo di efficacia e stabilire gli ulteriori passi da seguire nel caso in cui l’introduzione di zone 30 non sortisca l’effetto auspicato.
Art. 2a cpv. 5 OSStr: stralciare. pvl
Gli attraversamenti di località in aree rurali saranno presumibilmente classificati come strade a traffico prevalentemente motorizzato. Anche qui deve essere tuttavia possibile disporre zone 30, cosa per cui deve essere richiesta come finora una perizia.
Mantenere l’articolo 3 semplificandolo e formulandolo come raccomandazione: le RdA autorità che non possiedono indicazioni riguardanti il livello di velocità esistente dovrebbero fare un rilievo preliminare per poter poi effettuare un bilancio dell’efficacia delle misure.
Mantenere invariata l’attuale regolamentazione degli articoli 108 capoversi 1, 2 e 4 UTP OSStr nonché dell’articolo 3 dell’ordinanza del DATEC concernente le zone con limite di velocità massimo di 30 km/h e le zone d’incontro:
1Una regolamentazione che deroghi, mediante segnaletica, alla precedenza da destra è ammessa soltanto se:
a. [invariato]
b. [invariato]; [nuovo] o
c. la strada alla quale si deve concedere la precedenza fa parte di una rete di trasporti pubblici di linea.
La perizia richiesta ai sensi dell’articolo 32 capoverso 4 LCStr, descritta più detta- CITraP gliatamente all’articolo 108 capoverso 4 OSStr, è costituita da un breve rapporto che comprende in particolare:
c. una valutazione delle lacune di sicurezza esistenti o prevedibili come anche proposte intese a colmarle;
d. indicazioni riguardanti il livello di velocità esistente (velocità 50 % V50 e velocità 85 % V85);