Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine

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Art. 30 Rinuncia agli atti

Secondo l’articolo 30, se entro 180 giorni dalla presentazione del suo ricorso l’investitore non compie gli atti procedurali necessari, il suo ricorso viene considerato ritirato. Il tribunale arbitrale può interrompere il procedimento dopo aver informato l’investitore al riguardo.

Art. 31 Trasmissione degli atti

L’articolo 31 specifica i recapiti per la trasmissione degli avvisi e degli altri atti relativi a un procedimento di arbitrato investitore–Stato.

3.4.2 Risoluzione delle controversie tra le Parti

Oltre all’arbitrato investitore–Stato, l’accordo prevede anche una procedura per la risoluzione delle controversie tra le Parti dell’accordo (cosiddetto arbitrato tra Stati).

Art. 32 Campo d’applicazione

L’articolo 32 disciplina il campo d’applicazione dell’arbitrato tra Stati. È applicabile alle controversie risultanti dall’interpretazione o dall’applicazione delle disposizioni dell’APPI.

Art. 33 Consultazioni

Secondo l’articolo 33, ogni Parte può chiedere consultazioni qualora l’interpretazione o l’applicazione dell’Accordo non fosse chiara. Se, nonostante le consultazioni, le Parti non raggiungono un accordo entro sei mesi, la controversia può essere sottoposta ad arbitrato.

Art. 34 Costituzione di un tribunale arbitrale

L’articolo 34 disciplina le modalità di costituzione di un tribunale arbitrale. Ogni Parte nomina un arbitro e gli arbitri così nominati nominano il presidente del tribunale arbitrale. Gli arbitri devono aver maturato esperienze e conoscenze approfondite del diritto internazionale pubblico, del diritto degli investimenti internazionali e della risoluzione delle controversie nel settore del diritto degli investimenti internazionali. Devono essere imparziali e non possono ricevere istruzioni dalle Parti. L’articolo prevede anche che le spese siano generalmente ripartite in ugual misura, a meno che il tribunale arbitrale non disponga altrimenti.

Art. 35 Sede dell’arbitrato

L’articolo 35 prevede che il tribunale arbitrale stabilisca la propria sede.

Art. 36 Arbitrato

L’articolo 36 dispone che il tribunale arbitrale stabilisca il proprio procedimento e che interpreti l’APPI secondo le regole applicabili del diritto internazionale. Le sue sentenze sono vincolanti per entrambe le Parti.