Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine

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Art. 6 Trattamento della nazione più favorita

L’articolo 6 provvede a garantire che gli investimenti degli investitori dell’altra Parte siano trattati allo stesso modo degli investimenti di qualsiasi parte terza (cosiddetto trattamento della nazione più favorita). Sono fatti salvi i vantaggi concessi a un Paese terzo ad esempio nell’ambito di una zona di libero scambio, di un’unione doganale o di un mercato comune o nel quadro di un accordo per evitare la doppia imposizione (par. 3). Inoltre, la clausola della nazione più favorita non comprende le disposizioni sui procedimenti di risoluzione delle controversie contenute in altri accordi internazionali (par. 4). Un investitore non può quindi rivendicare l’applicazione di norme procedurali derivanti da un altro accordo internazionale nel caso di un procedimento arbitrale tra un investitore e lo Stato ospitante (cfr. art 15 e segg.).

Art. 7 Espropriazione

Secondo il divieto di espropriazione senza indennizzo di cui all’articolo 7, nessun investimento può essere espropriato agli investitori dell’altra Parte senza che vi sia un interesse pubblico, che sia stata svolta una procedura di espropriazione non discriminatoria e che sia stato pagato un indennizzo equivalente al valore di mercato. A differenza degli accordi precedenti, l’Allegato A specifica la fattispecie dell’espropriazione e, in particolare, quella dell’espropriazione indiretta.

Art. 8 Indennizzo delle perdite

L’articolo 8 sancisce che in caso di perdite causate da conflitti armati o disordini interni, gli investimenti degli investitori dell’altra Parte hanno diritto, per quanto riguarda l’indennizzo, allo stesso trattamento dei propri investitori o, se più favorevole, a quello accordato agli investitori di uno Stato terzo (par. 1). In caso di requisizione o distruzione ingiustificata di un investimento ad opera delle forze armate della Parte ospitante, quest’ultima deve indennizzare le perdite subite (par. 2).

Art. 9 Trasferimenti

L’articolo 9 stabilisce che i trasferimenti relativi a un investimento siano effettuati liberamente e senza indugio da e verso il territorio della Parte ospitante. Questo vale soprattutto per i redditi, i canoni, le prestazioni in capitale supplementari per il mantenimento o l’ampliamento dell’investimento, nonché i proventi derivanti dalla vendita o dalla liquidazione totale o parziale di un investimento. A norma del paragrafo 3, le Parti possono applicare in modo equo, non discriminatorio e in buona fede le proprie legislazioni in materia fiscale e di tutela dei creditori nonché attuare decisioni giudiziarie o amministrative.

Art. 10 Restrizioni a salvaguardia della bilancia dei pagamenti

L’articolo 10 conferisce alle Parti la possibilità di limitare provvisoriamente i movimenti di capitali in caso di gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti. Tali restrizioni devono essere compatibili con lo Statuto del Fondo monetario internazionale (FMI).