Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine

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Convenzione di New York per il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze arbitrali straniere9.

Art. 24 Procedimento d’arbitrato

Alla luce delle esperienze maturate in passato, le Parti sono state sensibilizzate al problema dei ricorsi infondati e a quanto sia importante che un tribunale arbitrale possa respingerli nell’ambito di un procedimento accelerato. Dato che non tutti i regolamenti d’arbitrato prevedono questa possibilità, è importante che l’APPI contenga una disposizione in tal senso. L’articolo 24 definisce le circostanze in cui un tribunale arbitrale può respingere un ricorso per infondatezza. Una tale obiezione di ammissibilità deve essere sollevata entro 45 giorni. Il tribunale arbitrale separa il procedimento sull’ammissibilità del ricorso dal procedimento principale. La decisione sull’ammissibilità deve essere presa entro 150 giorni.

Art. 25 Protezione diplomatica

L’articolo 25 dispone che durante il procedimento la Parte dell’investitore che ha presentato ricorso rinunci alla protezione diplomatica fino all’emissione della sentenza del tribunale arbitrale.

Art. 26 Sentenza arbitrale

Secondo l’articolo 26, il tribunale arbitrale può riconoscere alla parte vittoriosa il risarcimento finanziario e gli interessi applicabili, ma non i risarcimenti di carattere punitivo. La sentenza arbitrale è vincolante per le parti. Diventa formalmente definitiva se dopo 120 giorni (CIRDI) o dopo 90 giorni (UNCITRAL, Meccanismo supplementare CIRDI o altri tribunali arbitrali ad hoc) non ne è stata chiesta la revisione o l’annullamento. Se è stata avviata una procedura di contestazione, la sentenza passa in giudicato al termine di questa procedura.

Art. 27 Spese

L’articolo 27 conferisce al tribunale arbitrale la competenza di statuire sulla ripartizione delle spese. Anche se quest’ultimo può prendere in considerazione le circostanze complessive del procedimento, le spese vanno generalmente a carico della parte soccombente.

Art. 28 Garanzia per le spese di procedimento

Se vi è motivo di ritenere che una parte della controversia non sarà in grado di coprire le spese del procedimento, il tribunale può, in base all’articolo 28 e su richiesta dell’altra parte, esigere una garanzia per le spese di procedimento.

Art. 29 Raggruppamento

L’articolo 29 dispone che se due o più ricorsi hanno in comune una questione di fatto o di diritto e sono motivate dagli stessi eventi o circostanze, le parti della controversia possono convenire di raggrupparli.

9 RS 0.277.12