Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine
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5.4 Consultazione
Secondo l’articolo 3 capoverso 1 lettera c della legge federale del 18 marzo 200517 sulla procedura di consultazione, la procedura di consultazione deve essere indetta per i trattati internazionali che sottostanno a referendum conformemente all’articolo 141 capoverso 1 lettera d numero 3 Cost. Per il presente APPI con l’Indonesia viene pertanto svolta una procedura di consultazione. Per i futuri APPI dal tenore identico o molto simile al presente Accordo, il DEFR esaminerà caso per caso se in virtù dell’articolo 3a capoverso 1 lettera b LCo si può fare a meno di una procedura di consultazione.