Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 16Fedlex · Rapporto esplicativo
3.5 Capitolo 4: Disposizioni generali, eccezioni e disposizioni finali
Art. 37 Condizioni più favorevoli
Secondo l’articolo 37, se altre disposizioni nazionali o obblighi internazionali tra le Parti conferiscono agli investitori dell’altra Parte un trattamento più favorevole, questi non sono limitati dalla conclusione dell’APPI.
Art. 38 Rifiuto di accordare benefici
Secondo l’articolo 38, una Parte può negare i benefici dell’APPI a un investitore che è una persona giuridica controllata da un investitore di uno Stato terzo e che non ha attività commerciali sostanziali nel territorio dell’altra Parte (par. 1). Lo stesso dicasi se l’applicazione dell’APPI violerebbe o eluderebbe le misure adottate da una Parte per salvaguardare la pace e la sicurezza internazionale (par. 2).
Art. 39 Trasparenza
All’articolo 39 le Parti si impegnano a rendere immediatamente accessibili al pubblico tutte le basi giuridiche che possono influire sugli investimenti degli investitori. Sono inoltre tenute a rispondere entro un termine ragionevole alle richieste dell’altra Parte concernenti tali basi giuridiche.
Art. 40 Pubblicazione di informazioni
Secondo l’articolo 40 una Parte può chiedere a un investitore o al suo investimento di fornirle informazioni a scopi statistici. Le Parti si impegnano a non divulgare queste informazioni.
Art. 41 Eccezioni generali
L’articolo 41 specifica che l’APPI non impedisce alle Parti di adottare misure non discriminatorie e proporzionate necessarie per tutelare interessi pubblici specifici, come l’ordine pubblico o la protezione della vita e della salute umana, animale o vegetale. Questa disposizione corrisponde in ampia misura alle eccezioni generali dell’articolo XIV dell’Accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) o dell’articolo XX dell’Accordo generale sulle tariffe e il commercio (GATT)10.
Art. 42 Misure prudenziali
L’articolo 42 precisa che la conclusione dell’APPI non impedisce alle Parti di adottare misure prudenziali non discriminatorie per garantire la stabilità del sistema finanziario.
Art. 43 Promozione e facilitazione degli investimenti
L’articolo 43 prevede che entrambe le Parti si sforzino di facilitare e promuovere gli investimenti tra di loro. Questa disposizione non influisce tuttavia sulle disposizioni di protezione stabilite dall’APPI né estende i diritti e gli obblighi derivanti dall’Accordo.
10 RS 0.632.20, Allegato 1B, RS 0.632.21