Rapporto esplicativo

Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine

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Art. 11 Surrogazione

L’articolo 11 prevede che le Parti riconoscano il trasferimento dei diritti di un investitore all’altra Parte o a un’istituzione da essa designata (cosiddetta surrogazione) se l’investitore è già stato indennizzato da quest’ultima per i danni subiti in relazione ai rischi non commerciali in virtù di una garanzia o di un contratto di assicurazione.

Art. 12 Diritto di legiferare

All’articolo 12 le Parti riconfermano il proprio diritto di emanare regolamenti adeguati per tutelare interessi pubblici come la salute pubblica, la sicurezza e la protezione dell’ambiente (cosiddetto diritto di legiferare). L’obiettivo di questa disposizione è evitare che gli APPI limitino il margine d’intervento politico di cui dispongono gli Stati per tutelare gli interessi pubblici. Poiché presentano talvolta dei deficit normativi (p. es. in ambito ambientale), certi Paesi in via di sviluppo non si limitano a promuovere gli investimenti diretti esteri, ma si sforzano anche di regolamentarli maggiormente, come nel caso dell’Indonesia. Questi sforzi non devono risultare compromessi dall’APPI. Le regolamentazioni devono però essere compatibili con il presente Accordo e rispettare i principi fondamentali quali la non discriminazione e la proporzionalità.

Art. 13 Responsabilità sociale d’impresa

Il presente APPI contiene per la prima volta una disposizione specifica sulla responsabilità sociale d’impresa, finalizzata a conciliare la protezione degli investimenti con lo sviluppo sostenibile. Secondo l’articolo 13, le Parti si impegnano a sollecitare le imprese operanti nel proprio territorio a rispettare gli standard internazionali in materia di responsabilità sociale d’impresa sostenuti dalla Parte ospitante.

Art. 14 Misure anticorruzione

Il presente APPI contiene per la prima volta una disposizione sulla lotta contro la corruzione. L’articolo 14 vieta esplicitamente agli investitori di compiere atti di corruzione prima o dopo aver effettuato un investimento. Sono quindi tenuti a rispettare i requisiti legali di entrambe le Parti.

3.4 Capitolo 3: Risoluzione delle controversie

L’accordo contiene due sezioni sulla risoluzione delle controversie, una su quelle tra una Parte e un investitore dell’altra Parte (cosiddetto arbitrato investitore–Stato) e l’altra sulle controversie tra le Parti.

3.4.1 Risoluzione delle controversie tra una Parte e un investitore dell’altra parte

Negli APPI conclusi a partire dagli anni Novanta la Svizzera prevede, come la maggior parte degli altri Stati, un meccanismo di arbitrato tra investitori e Stato. Questo meccanismo consente a un investitore di sottoporre una controversia con uno Stato ospitante a un tribunale arbitrale internazionale indipendente, direttamente e senza l’intervento del suo Stato d’origine. Il presente Accordo riflette per la prima