Rapporto esplicativo
Consultazione 2022/26: Accordo bilaterale tra la Svizzera e l’Indonesia sulla promozione e la protezione degli investimenti · 21 pagine
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Art. 19 Presentazione di un ricorso
Le controversie che non sono state risolte entro 12 mesi dalla richiesta di consultazioni possono essere sottoposte ad arbitrato internazionale in conformità con l’articolo 19. In questo caso gli investitori possono optare tra le regole del Centro internazionale per il regolamento delle controversie relative ad investimenti (CIRDI), le regole di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) o altre regole di arbitrato concordate congiuntamente. In caso di incompatibilità tra le disposizioni dell’APPI e le regole d’arbitrato applicabili, prevale l’APPI (par. 2). Al paragrafo 3 la Svizzera e l’Indonesia hanno convenuto di sottoporre le eventuali controversie relative all’applicazione dell’APPI all’arbitrato internazionale. 90 giorni prima di presentare ricorso, l’investitore ricorrente deve informare lo Stato convenuto. L’investitore che intende ricorrere all’arbitrato internazionale deve interrompere tutti i procedimenti nazionali e internazionali pendenti e non avviarne di nuovi in merito allo stesso oggetto del suo ricorso (par. 5). Inoltre, il ricorso deve essere presentato entro 24 mesi dalla richiesta di consultazioni (par 7). Come ulteriore condizione per la presentazione di un ricorso, la disposizione prevede un periodo massimo di cinque anni a decorrere dal momento in cui l’investitore è venuto a conoscenza o avrebbe dovuto ragionevolmente venire a conoscenza della violazione dell’APPI (par. 8).
Art. 20 Finanziamento ad opera di un terzo
L’articolo 20 dispone che le parti della controversia devono notificare qualsiasi finanziamento del procedimento ad opera di terzi. Se contravvengono a questo dovere di notifica, il tribunale può tenerne conto al momento della ripartizione delle spese oppure disporre la sospensione o la chiusura del procedimento.
Art. 21 Costituzione di un tribunale arbitrale
Secondo l’articolo 21 il tribunale arbitrale è composto da tre arbitri, due dei quali sono nominati dalle parti della controversia. Gli arbitri così nominati nominano il terzo arbitro. Se le parti della controversia non riescono a costituire un tribunale arbitrale entro 90 giorni, questo compito è affidato al segretario generale del CIRDI. La disposizione prevede inoltre che gli arbitri siano esperti in diritto internazionale degli investimenti e non siano cittadini di una Parte o di uno Stato con cui la Parte non intrattiene relazioni diplomatiche. Infine, gli arbitri devono rispettare il codice di condotta riportato nell’Allegato B dell’APPI.
Art. 22 Diritto applicabile e interpretazione comune
Come diritto applicabile l’articolo 22 definisce l’APPI stesso e le altre leggi pertinenti. In caso di problemi d’interpretazione dell’Accordo, le Parti possono adottare un’interpretazione comune. Possono stabilire una data a partire dalla quale l’interpretazione comune è vincolante per i tribunali arbitrali.
Art. 23 Sede dell’arbitrato
Per garantire il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza arbitrale, l’articolo 23 dispone che il tribunale arbitrale abbia sede in uno Stato che ha ratificato la